L’Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali ha presentato al Tar Lazio un ricorso contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento previa sospensiva del Decreto 12 febbraio 2018 recante “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi“.L’argomentazione base del ricorso è relativa al fatto che il decreto oltre ad aver fissato per i commissari di gara un compenso massimo, ne ha fissato anche uno minimo che, in verità, non era previsto all’articolo 77, comma 10 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 in viene affermato testualmente che “…..Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. ………”I motivi del ricorso sono stati condensati nei seguenti due punti:
Relativamente al primo punto nel ricorso è precisato come appaia “di tutta evidenza come il Ministero resistente abbia ecceduto nella “delega” (rectius nell’attribuzione della funzione) ricevuta laddove non si è limitato a prevedere un compenso massimo ma ha previsto anche un compenso minimo”. Sembra chiaro, quindi, che l’intento del Legislatore era quello di contenere la spesa per le Commissioni Giudicatrici fissando per le stesse un tetto massimo ai compensi e, probabilmente, l’aver previsto anche dei compensi minimi contrasta con la norma perché il minimo viene nell’interesse dei soggetti che svolgono la funzione di commissari. I Ministeri, in buon sostanza erano stati autorizzati a fissare un compenso massimo, al fine di contenere le spese delle commissioni giudicatrici e non avrebbero avuto alcun potere di individuare, anche, i compensi minimi.Nel ricorso viene ipotizzato che i motivi dell’“eccesso alla delega” debbano essere ricercati “nel tentativo di rendere operativo l’istituto dell’Albo dei Commissari gestito dall’Anac attraverso un incentivazione economica degli incarichi attualmente remunerati con compensi quasi irrisori e ben lontani da quelli previsti dal d.m. impugnato” con la conclusione che tale situazione sembra rendere ancor più manifesta l’illegittima dell’eccesso di delega posto in essere dai due Ministeri che sembrano aver perseguito un fine diverso da quello per cui gli era stata conferita la delega.Per quanto concerne il secondo punto nel ricorso è precisato che “Il decreto ministeriale impugnato appare illegittimo nella parte in cui, nell’Allegato A, determina la misura dei compensi minimi che vengono fissati per qualsiasi tipologia di appalto in €. 3000,00. Somma alla quale dovranno aggiungersi, per espressa previsione contenuta nello stesso allegato, anche le spese di trasferta”.Nel decreto impugnato viene posta sullo stesso piano l’attività prestata da una commissione giudicatrice nominata per un appalto di lavori per complessivi €. 20.000.000,00 con quella per un appalto di importo complessivo, ad esempio, di €. 80.000,00 e nel ricorso viene evidenziata l’illogicità e l’irragionevolezza della previsione di compensi minimi soprattutto alla luce delle distorte conseguenze che potranno essere provocate nei comuni di piccole dimensioni che svolgono quasi esclusivamente gare di importi ben lontani da quelli previsti negli scaglioni minimi dalla tabella A di cui al decreto impugnato.Nella situazione attualmente prevista dal decreto impugnato le spese per i compensi dei commissari, non potranno mai essere inferiori a €. 9.150,00 (3.000,00 per i due commissari e 3.150,00 per il presidente) oltre, ovviamente, alle spese di trasferta essendo espressamente previsto, nell’allegato A che i compensi per i rimborsi spese sono esclusi dal compenso minimo e vanno a questo aggiunti con la conclusione che, per qualsiasi appalto – a prescindere dall’importo anche minimo – si arriva ad un costo per il funzionamento della commissione non inferiore a €. 10.980.00.Ovviamente tale situazione è, ancora, più critica negli appalti di servizi di architettura e di ingegneria dove, in ogni caso, per importi al di sotto di €. 200.000,00, dovendo essere utilizzato, comunque, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si avrà un onere per i commissri di gara che non potrà essere inferiore ad €. 10.000,00/15.000,00 con percentuali che per importi a base d’asta, per esempio, di €. 80.000,00 si attesteranno al 20%.Ovviamente si tratta di una situazione insostenibile specialmente per i piccoli comuni e nel ricorso è, anche, precisato che il decreto impugnato “appare integrare il vizio di eccesso potere anche sotto il profilo dello sviamento laddove anziché perseguire un contenimento della spesa delle commissioni giudicatrici prevede dei minimi, peraltro anche per gare di valore contenuto, nell’interesse dei soggetti che saranno chiamati a svolgere le funzioni di commissario”.
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