Va operata una distinzione tra il divieto per la Commissione di integrare il bando di gara (“mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi”: Consiglio di Stato, sez. III, 10.01.2013 n. 97) e la facoltà della stessa “di introdurre elementi di specificazione dei criteri stabiliti dal bando, purché intesi a precisare l’iter motivazionale nella valutazione delle offerte, secondo i criteri generali previsti nella “lex specialis” (TAR Molise, 17.04.2014 n. 265; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 15.09.2011 n. 5157: “può invece ritenersi ammesso che la medesima Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti”).
Si ricade in quest’ultima ipotesi allorquando la Commissione si è mossa nel dichiarato intento di essere vincolata ai criteri del bando (espressamente affermandone l’inderogabilità), per cui l’elaborazione di un prospetto ha l’unico significato di esternare i singoli punti messi in rilievo nell’ambito del criterio generale, senza mutarne l’esclusiva valenza né introducendo nuovi criteri o sub-elementi di valutazione.
L’articolo Commissione di gara – Introduzione di criteri integrativi o elementi di specificazione – Differenza – Ammissibilità sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
Powered by WPeMatico
Lascia un commento