Il TAR Torino, con sentenza n. 1100 del 10 ottobre 2018 si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento di esclusione; esclusione dovuta al conflitto di interessi in cui versava il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, il quale, all’epoca della gara, rivestiva la carica di consigliere comunale (dopo aver dismesso da poco quella di sindaco, detenuta ininterrottamente per circa un decennio) presso la stazione appaltante che aveva indetto la gara.
Secondo principi giurisprudenziali condivisi dalla Sezione, “Alle autorità aggiudicatrici non incombe un obbligo assoluto di escludere sistematicamente gli offerenti in situazione di conflitto di interessi, dato che siffatta esclusione non sarebbe giustificata nei casi in cui si potesse dimostrare che tale situazione non ha avuto alcuna incidenza sul loro comportamento nella procedura di gara, e non determina alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza tra gli offerenti. Viceversa, l’esclusione di un offerente in situazione di conflitto di interessi è indispensabile qualora non esista un rimedio più adeguato per evitare una qualsiasi violazione dei principi di parità di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza. Infatti, l’Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a vegliare sul rispetto, in ogni fase della procedura di gara d’appalto, del principio di parità di trattamento e di conseguenza della pari opportunità di tutti gli offerenti” (T.A.R. Brescia sez. II 04 aprile 2016 n. 485).
Nel caso di specie, è pacifico che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutto l’ulteriore corso della gara, sussisteva una situazione di conflitto di interessi in capo al legale rappresentante della ditta in questione. Invero, la stessa amministrazione appaltante aveva preteso, dopo l’aggiudicazione provvisoria, che la società aggiudicataria risolvesse il conflitto di interessi legato alla persona del proprio legale rappresentante, inducendo quest’ultimo a rassegnare le proprie dimissioni. Tuttavia, la situazione di conflitto di interessi avrebbe dovuto essere risolta prima della gara, e non dopo, dal momento che la stessa aveva già potuto inquinare la regolarità dell’intera procedura di gara.
Né poteva considerarsi rilevante la circostanza che nella gara in esame non fosse emerso concretamente alcun comportamento del legale rappresentante volto a falsare l’esito della procedura o anche solo ad attribuire un indebito vantaggio concorrenziale alla società in questione, dal momento che l’art. 6 bis della L. 241/90 considera rilevante ogni situazione di conflitto di interessi, “anche solo potenziale”, a tutela del principio generale di imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e di quelli, da esso derivati, di trasparenza e di parità di trattamento dei concorrenti; sicchè, come giustamente dedotto dalla parte ricorrente, è da ritenenersi rilevante non soltanto la sussistenza di una comprovata situazione di turbativa della concorrenza, ma anche il mero rischio che ciò possa verificarsi.
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