Il Consiglio di Stato nella sentenza 13 settembre 2018, n.5364 ha stabilito che la mancanza della relazione geologica può causare l’esclusione dalla gara d’appalto solo se espressamente richiesta nel bando o se considerata necessaria per la tipologia dei lavori da svolgere.
I Giudici di Palazzo Spada nella sentenza ricordano che “il comma 1 dell’articolo 26 del d.P.R. 207 del 2010, nell’indicare le relazioni tecniche e specialistiche da porre necessariamente a corredo del progetto definitivo, non fissa in modo assoluto il principio della necessità delle (dieci) relazioni ivi contemplate, ma fa salva in modo espresso la possibilità per il responsabile del procedimento di escludere taluna di esse attraverso una specifica determinazione”.
Il Consiglio di Stato richiama, poi, la più recente giurisprudenza secondo cui “l’obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l’offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all’appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizioni che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara”.
Nel caso preso in esame, una Regione, colpito negli anni passati da eventi alluvionali, aveva bandito una gara d’appalto per la realizzazione di lavori concernenti una cassa di espansione sul torrente. Per la natura e la tipologia delle opere da realizzare, previste nel progetto definitivo, la Regione aveva predisposto una serie di elaborati progettuali, tra cui mancava la relazione geologica perché riteneva sufficiente la relazione geotecnica. Dopo l’espletamento delle procedure di gara aveva affidato i lavori ad un’impresa. Un’altra società partecipante aveva però contestato i risultati, sostenendo che la relazione geologica fosse indispensabile.
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