Contratti pubblici e Appalto integrato, i nuovi principi nella legge delega 2022.
Con l’approvazione definitiva da pare del Senato del disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici, si attendono solo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e l’avvio dei lavori che porterà, secondo la timeline prevista dal PNRR, all’entrata in vigore a marzo 2023 del decreto legislativo attuativo e, a giugno 2023, di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici.
Nel nuovo testo, si riscontrano molte le differenze rispetto al 2016: mentre i principi e i criteri a cui il Governo di allora ha dovuto fare riferimento erano circa 60, oggi quelli elencati al comma 2 dell’art. 1 sono soltanto 31, garantendo all’esecutivo un margine di manovra più ampio. Una delle differenze sostanziali riguarda l’appalto integrato: vediamo in dettaglio cosa cambia.
Il principio del 2016, rubricato alla lettera ooo), richiedeva la “valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all’appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell’appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta”.
Questi principi si sono di fatto tradotti, all’interno del D.Lgs. n. 50/2016, non in una norma specifica sull’appalto integrato, ma in alcuni richiami all’istituto nei seguenti articoli:
Di fatto, si è limitato radicalmente l’utilizzo dell’appalto integrato.
Con i nuovi principi della legge delega, il ricorso all’appalto integrato nelle procedure di affidamento sarà sicuramente più frequente. Conferma di questo orientamento favorevole sono:
Secondo quanto previsto alla lettera ee) dei nuovi principi e criteri della legge delega, il ricorso all’appalto integrato sarà più semplice: di fatto è stato eliminato il riferimento diretto alla limitazione radicale al suo utilizzo, disponendo invece che nel nuovo testo del Codice degli Appalti vengano individuate le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrervi, fermi restando:
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