Contratto di avvalimento: è valido anche senza firma digitale?

Contratto di avvalimento: è valido anche senza firma digitale?

Cosa accade se, in sede di gara, viene presentato un contratto di avvalimento scansionato, firmato digitalmente da una sola parte e in forma autografa dall’altra? È sufficiente per rispettare i requisiti dell’art. 104 del Codice dei contratti pubblici? E in che modo si concilia questa modalità con il principio del risultato?

A queste domande ha risposto il TAR Campania, con la sentenza del 14 luglio 2025, n. 5928, offrendo una lettura sistematica della normativa vigente e dei principi applicabili in materia di digitalizzazione e validità degli atti contrattuali nel contesto degli appalti pubblici.

Omessa firma digitale nel contratto di avvalimento: è nullo oppure no?

La vicenda riguarda una procedura aperta indetta da una Regione ai sensi dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro articolato in due lotti. L’aggiudicazione è stata impugnata dal concorrente secondo classificato, che ha contestato la validità del contratto di avvalimento prodotto dall’RTI aggiudicatario.

Secondo la ricorrente, il contratto:

  • non sarebbe stato nativo digitale, essendo infatti stato presentato come scansione firmata digitalmente solo dall’ausiliata, con firma autografa dell’ausiliaria e allegazione del documento d’identità;
  • non risultava firmato digitalmente da entrambe le parti;
  • non recava la marcatura temporale, risultando dunque inidoneo a provare la sua anteriorità rispetto al termine di presentazione dell’offerta.

Da qui, la presunta violazione dell’art. 104 del Codice dei contratti, per difetto di forma scritta ad substantiam e assenza della marcatura temporale.

 

L’avvalimento nel Codice dei Contratti

L’avvalimento, disciplinato dall’art. 104 del d.Lgs. n. 36/2023, è lo strumento mediante cui un operatore economico (concorrente) può beneficiare delle capacità di un altro soggetto (impresa ausiliaria) per partecipare a una gara pubblica. Tale meccanismo è previsto dal Codice per:

  • favorire la partecipazione;
  • garantire il possesso dei requisiti richiesti.

L’avvalimento si realizza con la sottoscrizione del contratto in cui l’ausiliaria mette a disposizione del concorrente dotazioni tecniche e risorse umane/strumentali per tutta la durata del contratto d’appalto.

È necessaria la forma scritta, a pena di nullità, con indicazione specifica delle risorse fornite.

Inoltre il contratto deve essere allegato alla domanda. In caso di omissione, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio, legittimo solo qualora il contratto sia stato già redatto e datato anteriormente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

 

Firma digitale: no a formalismi eccessivi

Secondo il TAR, l’interpretazione proposta dalla ricorrente introdurrebbe un formalismo eccessivo non coerente con l’impostazione del nuovo Codice. Il processo di digitalizzazione – afferma il giudice – non può diventare “un percorso ad ostacoli” in grado di comprimere i principi fondamentali di concorrenza e massima partecipazione.

In questo senso, la giurisprudenza amministrativa – richiamando anche il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 – valorizza soluzioni inclusive, capaci di garantire la partecipazione degli operatori economici anche in assenza di strumenti digitali avanzati, purché sia comunque possibile ricondurre con certezza la documentazione al soggetto offerente.

In questa prospettiva, la firma digitale non può diventare un requisito di esclusione se la forma analogica è sufficiente a garantire l’identificabilità del soggetto e la serietà dell’impegno. L’esclusione automatica per ragioni formali si giustificherebbe solo se la documentazione fosse totalmente inidonea a dimostrare quanto dichiarato.

 

La sentenza del TAR

Sulla base di questi presupposti, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e la validità del contratto di avvalimento, pur se presentato come scansione e firmato digitalmente da una sola parte.

Questo perché, spiega il Collegio:

  • il contratto risultava regolarmente sottoscritto sia dall’ausiliaria (firma autografa con documento d’identità allegato) sia dall’ausiliata (firma digitale), e pertanto costituiva scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c.;
  • il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto dall’art. 104 del Codice dei contratti pubblici è soddisfatto anche in presenza di firma autografa dell’ausiliaria accompagnata da documento d’identità, e firma digitale dell’ausiliata;
  • l’assenza della firma digitale non integra una causa di nullità se non prevista dalla legge o dalla lex specialis con sanzione espressa;
  • la data certa è assicurata sia dalla marcatura della firma digitale dell’ausiliata sia dal tempestivo caricamento sulla piattaforma di gara;
  • non vi è nullità, poiché né l’art. 104 del Codice dei contratti né il Disciplinare prevedono espressamente che la mancanza del formato digitale costituisca causa di esclusione o nullità.

Il TAR ha anche richiamato l’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005), secondo cui anche le sottoscrizioni in formato analogico, se accompagnate da documento d’identità, sono equipollenti a quelle digitali e devono essere accettate dalla PA.

Infine, il principio del risultato impone un’interpretazione delle formalità coerente con il favor partecipationis e l’efficienza procedimentale.

 

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