Giova osservare come ai sensi dell’ art. 89, comma 1, c.c.p., “[i]l concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”.
Ritiene il Collegio, anche a voler ammettere che la sottoscrizione apposta dal l.r. della -OMISSIS- in calce al contratto di avvalimento e alla domanda di partecipazione e ai relativi allegati sia in forma “scansionata” (quindi non in “originale”), che tale circostanza, peraltro fermamente contestata da parte avversa, non determini l’invocata nullità – o a fortiori l’inesistenza – del contratto, con conseguenti effetti espulsivi, venendo in rilievo una scrittura privata per la cui validità è necessaria e sufficiente la forma scritta e non essendo in discussione, inoltre, la concreta attribuzione della paternità del documento contrattuale all’impresa ausiliaria, che non ha mai formalizzato alcuna contestazione o disconoscimento al riguardo (cfr., su questione analoga,TAR Catanzaro, 29.06.2018,n.1291).Trattasi, al più, di mera irregolarità suscettibile di essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio posto che, nel caso di specie, non viene in rilievo un’ipotesi di difetto assoluto di sottoscrizione bensì, soltanto, una modalità di sottoscrizione che, tenuto anche conto dell’ulteriore documentazione prodotta dalla -OMISSIS- e in possesso della stazione appaltante, risulta comunque idonea a consentire la riferibilità all’impresa ausiliante, sul piano soggettivo, dell’accordo di avvalimento stipulato con la -OMISSIS- s.r.l. Si aggiunga, in ultimo, che, a differenza della prescrizione che impone nel contratto la “specificazione dei requisiti formali e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”, la cui violazione è espressamente sanzionata “a pena di nullità”, nessuna conseguenza è correlata alla mancata allegazione del contratto di avvalimento “in originale o in copia autentica” e che, secondo parte della giurisprudenza, “i requisiti formali dell’accordo di avvalimento, descritti dal richiamato art. 49, secondo comma lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non sono previsti ad substantiam e non possono quindi sottrarsi al principio della libertà delle forme degli atti di volontà fra privati” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2012 n. 101; analogamente anche T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 26 novembre 2010 n. 314; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 27 ottobre 2010 n. 3303).Non sussiste, a maggior ragione, alcuna violazione delle norme del D.P.R. 445/2000, venendo in rilievo – a voler aderire alla ricordata ricostruzione prospettata dalla ricorrente – documenti sottoscritti, corredati da copia della carta di identità e trasformati in pdf, come tali tali redatti in conformità al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, e 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000.
L’articolo Contratto di avvalimento – Firma scansionata anzichè in originale – Conseguenze – Soccorso istruttorio (art. 83 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016) sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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