Contratto di avvalimento senza marcatura temporale: scatta l’esclusione automatica?

Contratto di avvalimento senza marcatura temporale: scatta l’esclusione automatica?

L’assenza di marcatura temporale sul contratto di avvalimento firmato digitalmente può giustificare l’esclusione automatica del concorrente? Il soccorso istruttorio da parte della SA è attivabile oppure no e quali documenti vanno inviati?

Contratto di avvalimento senza marcatura temporale: ANAC sulla validità dell’accordo

Avvalimento e soccorso istruttorio sono al centro della delibera ANAC del 2 aprile 2025, n. 128 con cui l’Autorità si è espressa in relazione a un parere di precontenzioso richiesto da un OE, escluso da una procedura di gara.

Nel dettaglio, l’impresa aveva trasmesso entro i termini di presentazione delle offerte un contratto di avvalimento sottoscritto solo dall’ausiliaria.

La SA aveva attivato il soccorso istruttorio, a seguito del quale l’operatore aveva prodotto:

  • un contratto firmato digitalmente dalla sola impresa ausiliata, in data antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  • un contratto firmato da entrambe le partima privo di marcatura temporale.

Il Seggio di gara ha quindi disposto l’esclusione, ritenendo che, in assenza di firma digitale con marca temporale anteriore, il contratto non fosse validamente perfezionato entro i termini.

Un orientamento che però ANAC ha smentito. Vediamo perché.

Avvalimento e forma scritta: cosa prevede il Codice

Il contratto di avvalimento è disciplinato dall’art. 104 del d.lgs. 36/2023, il quale richiede:

  • la forma scritta a pena di nullità;
  • l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione;
  • la possibilità per l’operatore economico di allegarlo all’offerta, anche in copia digitale.

Nel caso specifico, il disciplinare prevedeva che il contratto fosse “nativo digitale e firmato digitalmente da entrambe le parti”, e che l’omessa produzione fosse sanabile con soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 dello stesso Codice, a condizione che fosse provata la data certa anteriore al termine di scadenza.

Il principio ANAC: rileva il perfezionamento sostanziale, non la marcatura

Ed è proprio qui che interviene il chiarimento dell’Autorità.

Secondo l’ANAC, non è la marcatura temporale in sé a qualificare la validità del contratto, quanto piuttosto la possibilità di ricostruire la volontà negoziale delle parti e il perfezionamento dell’accordo entro i termini di gara:

“L’invio formale entro il termine di scadenza del bando di una copia originale del contratto di avvalimento, sottoscritta con la sola firma digitale dell’ausiliaria, priva di marcatura temporale (peraltro non prevista), e la successiva dimostrazione, mediante soccorso istruttorio, dell’esistenza e sottoscrizione – sempre entro il termine di presentazione – di altra copia del contratto con firma digitale dell’ausiliata può considerarsi sufficiente a integrare la condizione di validità, efficacia e, quindi, opponibilità a terzi dello stesso”.

In altre parole, ciò che rileva non è un formalismo digitale (la marca), ma l’effettivo consenso delle parti, verificabile entro i termini previsti dal bando.

La delibera richiama anche il Consiglio di Stato n. 3209/2020 e il più recente TAR Campania Napoli n. 6211/2024, secondo cui “Il perfezionamento del contratto può ritenersi avvenuto al momento della produzione dell’atto all’interno della gara, anche se inizialmente sottoscritto da una sola parte, purché l’altra parte lo recepisca successivamente e ciò avvenga entro i termini.”

Conclusioni operative: cosa succede se nel contratto di avvalimento manca la marcatura temporale

L’ANAC ribadisce che la marcatura temporale è uno strumento utile a cristallizzare la data della sottoscrizione ai fini dell’opponibilità a terzi, ma non è obbligatoria per legge né richiesta dalla lex specialis in modo inequivocabile.

Il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101, consente di sanare l’omessa produzione del contratto, ma non può essere finalizzato a pretendere un nuovo contratto “marcato temporalmente” se ciò non era previsto dalla legge di gara.

La delibera ANAC ha un impatto operativo rilevante per le stazioni appaltanti e i responsabili di procedimento specificando che:

  • la mancanza di marcatura temporale su un contratto digitalmente firmato non è causa automatica di esclusione;
  • il recepimento degli effetti contrattuali da parte dell’ausiliata, entro i termini, è sufficiente a dimostrare il perfezionamento dell’accordo;
  • in sede di soccorso istruttorio, non è legittimo richiedere una nuova stipula con marcatura se non prevista dal disciplinare.

Una lettura troppo formalistica del concetto di “data certa” rischia di compromettere l’obiettivo del Codice dei Contratti: favorire la partecipazione e il confronto competitivo, tutelando la sostanza degli atti e non il formalismo documentale.

 

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