L’art. 49, comma 7 del D.L.n.50/2017(convertito con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96) ha previsto per ANAS S.p.A. la possibilità, per il triennio 2017-2019, di ricorrere agli accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali per chiudere le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento.Per poter esercitare questa possibilità, oltre al rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n.50/2016 (c.d. Codice Appalti o Codice dei contratti), è richiesto un “apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)“.Considerata l’importanza dell’argomento, l’ANAC ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione 8 novembre 2017, n. 8 che, dopo un’analisi dei compiti assegnati all’Anticorruzione e della definizione di “parere preventivo” (assente da qualsiasi normativa), di fatto mette in discussione la norma e ne richiede la sua abrogazione.Entrando nel dettaglio, l’art. 49, comma 7 del D.L. n. 50/2017 stabilisce:”ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall’iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione“. L’art. 205 del Codice dei contratti definisce gli accordi bonari per i lavori, mentre il 208 tratta le transazioni.Premesso che secondo ANAC è compito valutare i presupposti per l’utilizzo delle due procedure, la segnalazione rileva un’assenza di chiarezza nel definire la natura giuridica del parere che l’Anticorruzione stessa dovrà adottare, le sue conseguenze e in quale contesto si inserisce all’interno delle competenze assegnate (art. 211 e art. 213 del Codice).Secondo ANAC, il parere richiesto è di natura “preventiva, obbligatoria ma non vincolante” e quindi riconducibile ai pareri obbligatori non vincolanti già previsti dal Codice dei contratti e da collocare nell’ambito della funzione di vigilanza esercitata anche in termini preventivi. Parere che non dovrebbe avere ad oggetto una valutazione di merito dell’accordo o della transazione nel presupposto che ANAS sia il soggetto deputato a tale verifica.Chiarito, dunque, che la verifica dei presupposti e delle condizioni che legittimano il ricorso alle procedure di cui agli artt. 205 e 208 del Codice è di competenza di ANAS, ANAC rileva che la sua competenza nell’ambito del procedimento di cui all’art. 49, comma 7 del D.L. n. 50/2017 assume un valore del tutto marginale che aggravia inutilmente il decorso della procedura. Per tale motivo, ANAC ha richiesto l’abrogazione dell’art. 49, comma 7 o, nel caso l’intento sia quello di superare il contenzioso tra ANAS e le imprese esecutrici, la sua modifica in modo da chiarire quali sono i contenziosi che rientrano nel suo ambito di applicazione.
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