Correttivo Codice Appalti: ecco come cambia il principio di rotazione

Correttivo Codice Appalti: ecco come cambia il principio di rotazione

Ci sarà parecchio da lavorare sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Preliminarmente dovrà essere chiarito definitivamente l’aspetto procedurale, poi si potrà passare all’esame dei singoli contenuti sui quali è in corso un’accesa discussione in Parlamento.

Il principio di rotazione

Tra le modifiche proposte dal Governo rileviamo quella all’art. 49 del Codice Appalti, relativo al “Principio di rotazione degli affidamenti, che nella sua attuale versione si compone dei seguenti 6 commi:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

La modifica del correttivo e l’analisi del Consiglio di Stato

L’art. 12 dello schema di D.Lgs. correttivo prevede una modifica del citato art. 49 e, più precisamente, la sostituzione del comma 4 con il seguente:

4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Con il parere n. 1463 del 2 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha rilevato unicamente le peculiarità del principio di rotazione e la ratio della modifica proposta sulla quale si è limitata a chiosare con un “Nulla da osservare”.

Di seguito il parere del Consiglio di Stato.

L’articolo 49 del Codice disciplina il principio di rotazione degli affidamenti nei contratti sotto-soglia, rispetto ai quali costituisce il necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta nella scelta degli operatori da invitare alla gara, e dunque al consequenziale deficit di confronto concorrenziale.

Il principio di rotazione vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nel caso in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi; la norma è intesa nel senso logico di imporre il rispetto del principio di rotazione già nella fase di invito degli operatori di gara, nel caso di procedure ristrette.

L’articolo 11 della novella interviene sul comma 4 dell’articolo 49, in tema di deroga alla rotazione, sostituendolo con un nuovo testo mirato a meglio specificare la “meritevolezza” del contraente uscente. Viene specificato che la deroga alla rotazione richiede la previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

 

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