La modifica dei costi della manodopera introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia rappresenta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza. Diversamente, si viene a incidere sugli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Sul principio di immodificabilità dell’offerta è intervenuto il TAR Puglia con la sentenza del 28 giugno 2024, n. 826, con cui ha accolto il ricorso per l’annullamento della determina di aggiudicazione di un appalto di servizi in favore di un OE, che aveva operato un ribasso di oltre il 5% dell’importo iniziale proposto per i costi della manodopera, senza fornire un’adeguata motivazione e in violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.
Spiega il Tar leccese, condividendo la tesi della ricorrente, che si sarebbe stati quindi in presenza di una radicale ed immotivata modifica strutturale dell’offerta nelle sue componenti essenziali, sicché la P.A. – in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio competitorum – avrebbe dovuto disporne l’esclusione dalla procedura di gara.
In particolare, la controinteressata avrebbe sottostimato il costo orario e complessivo della manodopera, senza considerare adeguatamente le assenze del personale, il costo relativo al responsabile del servizio e gli oneri derivanti dal CCNL di settore.
Sul punto il Collegio ha appunto richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:
Nel caso in esame, la variazione in diminuzione dei costi del personale appare significativa, con una percentuale maggiore del 5% rispetto all’importo inizialmente offerto e nelle giustificazioni presentate dall’OE non risultano esplicitate le ragioni di tale scostamento rispetto all’originaria previsione di cui all’offerta presentata.
Conclude quindi il TAR, accogliendo il ricorso, che si tratta di un comportamento in conflitto con il principio dell’immodificabilità che presiede la logica della par condicio tra i competitori in gara, essendo evidente che “La stessa riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori dell’offerta, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è, per l’appunto, quella di un apprezzamento globale della attendibilità”.
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