Nella verifica di anomalia dell’offerta l’amministrazione non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL.
Una verifica che se non fatta, finisce per rendere la valutazione inattendibile e l’offerta stessa inaccettabile, come ha evidenziato il Consiglio di Stato nella sentenza del 15 gennaio 2024, n. 453, con la quale ha accolto l’appello di un operatore coinvolto in una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, sulla quale si è aperto un complicato contenzioso, che ha coinvolto diversi concorrenti.
La questione sollevata dal ricorrente riguarda l’errata valutazione dell’offerta di un altro concorrente in merito ai costi della manodopera. L’operatore controinteressato avrebbe infatti affermato che oltre al personale in servizio, avrebbe destinato un’altra squadra alle sostituzioni, ma di fatto avrebbe impiegato degli addetti già impiegati per altre mansioni. Non quindi sovradimensionamento del personale operativo, che era stato valutato positivamente dalla Commissione, ma ricorso a personale “trasfertista”, motivo per cui di fatto i costi sembravano più contenuti rispetto ad altri OE concorrenti.
Spiega il Consiglio che la soluzione proposta dal concorrente avrebbe determinato una modifica dell’offerta: si sarebbe infatti in presenza, non già di una distinta “squadra” di addetti quale vero e proprio “sovradimensionamento di circa il 40% del personale operativo”, bensì di attività di lavoro straordinario prestata da lavoratori già impiegati in altre commesse.
Il che sarebbe stato in conflitto con il contenuto dell’offerta e la valutazione fattane dalla commissione di gara, dovendo ritenersi che “sia stato attribuito, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio premiale che non avrebbe dovuto ottenere per il personale aggiuntivo. Infatti, non avrebbe potuto essere considerato tale il personale impiegato solo mediante prestazioni retribuite in regime di c.d. lavoro supplementare rispetto ad altri impieghi”.
Il che conferma l’intervenuta modifica dell’offerta, cui non può che conseguire l’esclusione dell’operatore.
Peraltro, nella verifica non si è tenuto conto degli incrementi del costo della manodopera dovuti al rinnovato CCNL anche per i successivi anni di affidamento della commessa.
Spiega il Consiglio, la verifica di anomalia eseguita dall’amministrazione non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall’amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera.
La più recente giurisprudenza di Palazzo Spada ha evidenziato, al riguardo, che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.
Questo perché si tratta di valutare “la tenuta economica dell’offerta, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”.
Da questo punto di vista, “è irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri [di altro precedente] CCNL […], poiché […] la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare)”.
Alla luce di ciò, andavano dunque considerati, in sede di verifica di anomalia gli incrementi retributivi di cui al nuovo CCNL adottato, come del resto dall’amministrazione (correttamente) richiesto.
Di conseguenza, il giudizio di sostenibilità dell’offerta da parte della Commissione, a fronte dell’omessa considerazione e valorizzazione di queste voci di costo, è manifestamente irragionevole e inattendibile, motivo epr cui il ricorso è stato accolto.
Powered by WPeMatico
Lascia un commento