Costi della manodopera: ok al soccorso istruttorio per consentire di sopperire alla mancata indicazione

Nel caso di mancata esplicitazione dei costi della manodopera, la stazione appaltante può esercitare il potere di soccorso istruttorio (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei contratti) così consentendo alla concorrente di effettuare ex post l’indicazione del costo. La stazione appaltante, inoltre, può procedere all’esclusione solo nel caso in cui la concorrente avesse integrato sostanzialmente l’offerta, ovvero avesse proceduto ad una rimodulazione complessiva dell’offerta, superando i limitati aggiustamenti consentiti durante la verifica di congruità, al solo fine di ricondurre nell’offerta economica dei costi della manodopera che non erano stati in essa compresi, così da palesare una carenza essenziale nel contenuto dell’offerta stessa.Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 6 luglio 2018,n. 1656 con la quale la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento di un’aggiudicazione in favore di un’impresa che aveva omesso di indicare i costi della manodopera all’interno dell’offerta.I giudici di primo grado hanno seguito l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che in due delibere del 2 maggio 2018 (417 e 420), aveva risolto due pareri di precontenzioso affermando che i costi della manodopera costituiscono una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione in sede di soccorso istruttorio e che la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.Anche il TAR ha affermato che il soccorso istruttorio esercitato dalla stazione appaltante in favore della concorrente, per consentire alla stessa di sopperire alla originaria mancata indicazione del costo della manodopera nel modello di offerta economica, non risulta avere influito sulla determinazione del prezzo offerto.Nel caso di specie non è in discussione il computo, da parte del concorrente, dei costi della manodopera nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi; la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.Nel caso in esame, quindi, la stazione appaltante ha legittimamente omesso di escludere la concorrente sulla base del mero riscontro formale della mancata esplicitazione nell’offerta del costo della manodopera. L’Amministrazione, a fronte di tale riscontro, ha correttamente chiesto chiarimenti alla concorrente in esercizio del dovere di soccorso istruttorio, al fine di consentirle di sopperire alla lacuna presente nella formulazione dell’offerta e ciò nel rispetto dei limiti che l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 pone all’esercizio del soccorso istruttorio, poiché nello stadio in cui si trovava la procedura non era ancora possibile stabilire se l’omissione sottendesse una carenza essenziale dell’offerta o una mera irregolarità formale.Una volta che la concorrente ha dettagliato il costo della manodopera la stazione appaltante ha potuto verificare la congruità dell’offerta economica originariamente presentata, così accertando che la particolare voce di costo era già compresa nel valore economico complessivamente esposto, sicché la sua mancata esplicitazione si riduce ad una mera irregolarità.In definitiva, il TAR ha ribadito il principio per il quale all’ipotesi di omessa esplicitazione dei costi della manodopera, l’esclusione avrebbe potuto essere disposta soltanto laddove, a seguito delle richieste di chiarimento della stazione appaltante, la concorrente avesse integrato sostanzialmente l’offerta, ovvero avesse proceduto ad una rimodulazione complessiva dell’offerta, superando i limitati aggiustamenti consentiti durante la verifica di congruità, al solo fine di ricondurre nell’offerta economica dei costi della manodopera che non erano stati in essa compresi, così da palesare una carenza essenziale nel contenuto dell’offerta stessa, che ne avrebbe imposto l’esclusione.

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