Costi della manodopera: verifica dell’anomalia da ripetere se le tabelle vengono aggiornate

Costi della manodopera: verifica dell’anomalia da ripetere se le tabelle vengono aggiornate

La sopravvenienza di aggiornamenti retributivi durante il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve necessariamente condurre la Stazione appaltante ad una valutazione di attendibilità anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti.

In questo caso non è infatti applicabile il principio del tempus regit actum, tenendo conto che la ratio sottesa al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è proprio valutare se la stessa – risultata anormalmente bassa – sia attendibile, e ciò a tutela dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto.

Aggiornamento costi della manodopera: la verifica dell’anomalia va ripetuta

Sulla base di questi presupposti, il TAR Puglia, con la sentenza del 19 luglio 2024, n. 938, ha parzialmente accolto il ricorso di un concorrente nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un servizio, aggiudicata ad un altro operatore senza che la SA avesse ripetuto la verifica di anomalia dell’offerta sui costi della manodopera, nonostante le tabelle orarie ministeriali nel settore d’interesse fossero state nel frattempo rimodulate.

Nel caso in esame l’aggiornamento delle tabelle retributive ha avuto luogo successivamente all’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e prima che questa fase fosse conclusa.

Sul punto, il Collegio ha condiviso il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la sopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve necessariamente condurre la Stazione appaltante ad una valutazione di attendibilità dell’offerta anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti, senza che al riguardo possa invocarsi il principio del tempus regit actum, e tanto in ragione dell’inderogabile applicazione dei ridetti aggiornamenti ai rapporti di lavoro interessati dall’esecuzione della commessa nonché della ratio sottesa al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta consistente nel valutare se la stessa – risultata anormalmente bassa – sia attendibile, e ciò a tutela dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto.

L’aggiornamento delle tabelle dei costi manodopera non determina una revisione dei prezzi

Non si può condividere la tesi dell’impresa controinteressata secondo cui la variazione in aumento dei costi del lavoro, lungi dal costituire un fattore da valutare nell’ambito del giudizio di anomalia, darebbe direttamente luogo all’applicazione dell’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 (Revisione prezzi) in considerazione del fatto che la revisione del prezzo costituisce uno strumento manutentivo, con funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, la cui operatività è espressamente subordinata a determinati presupposti di tipo quantitativo oltreché, ed in via assolutamente dirimente, al verificarsi della variazione dei costi in corso di esecuzione del contratto, e non in pendenza della procedura di affidamento e del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Sostanzialmente, la Stazione appaltante avrebbe quindi dovuto verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria fosse in grado di sostenere anche i nuovi costi.

Né l’omessa verifica può essere operata in ambito processuale da parte del Giudice, considerato che l’art. 34, comma 2, c.p.a. dispone che in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, oltre al fatto che la verifica dell’anomalia dell’offerta è attività coperta da riserva di amministrazione.

Inoltre, spiega il TAR, il giudizio di anomalia non ammette la comparazione con i costi di altre gare, dovendosi necessariamente condurre nell’ambito delle specificità delineate dalla lex specialis per la singola procedura. Nel caso in esame, per altro, non si evidenziano profili di abnormità o di manifesta irrazionalità tali da consentire il sindacato di questo Giudice in ordine alle valutazioni tecnico-discrezionali operate dalla Stazione appaltante nell’ambito del giudizio di anomalia dell’offerta.

Sulla base di quanto stabilito, il ricorso è stato accolto, evidenziando l’obbligo in capo alla SA di rivalutare l’attendibilità dell’offerta dell’impresa aggiudicataria con precipuo riferimento ai costi del lavoro medio tempore aggiornati.

 

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