Criteri Ambientali Minimi: ANAC interviene sull’applicazione dei CAM

Criteri Ambientali Minimi: ANAC interviene sull’applicazione dei CAM

I CAM, ossia i Criteri Ambientali Minimi sono i requisiti ambientali, definiti attraverso decreti ministeriali, da utilizzareper gli appalti pubblici con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale nelle forniture, nei servizi e nei lavori.

Questi criteri devono essere obbligatoriamente applicati dalle pubbliche amministrazioni negli acquisti e negli affidamenti, come previsto dal Codice degli Appalti, per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e dei processi di produzione, promuovendo l’uso efficiente delle risorse, la riduzione dei rifiuti e l’impiego di materiali a basso impatto.

Criteri Ambientali Minimi: i CAM negli appalti pubblici

L’adozione dei CAM consente non solo di ridurre l’impatto ambientale delle opere e dei servizi pubblici, ma anche di favorire un’economia più circolare e sostenibile, incentivando le imprese a sviluppare prodotti e tecnologie a basso impatto ambientale.

I Criteri Ambientali Minimi si applicano a diversi settori, tra cui:

  • edilizia (es. materiali da costruzione, efficienza energetica, gestione dei cantieri);
  • arredi e prodotti tessili;
  • servizi di pulizia e sanificazione;
  • illuminazione pubblica e semaforica;
  • apparecchiature elettroniche (es. computer, stampanti);
  • ristorazione collettiva e servizi di catering;
  • gestione dei rifiuti.

CAM e appalti pubblici: il rispetto dei criteri per i punteggi premiali

Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, qualora espressamente indicato nella lex specialis anche per l’attribuzione di punteggi premiali nell’offerta tecnica, è un obbligo a cui le SA devono attenersi scrupolosamente.

Si tratta di un principio recentemente ribadito dall’ANAC con il parere di precontenzioso del 19 marzo 2025, n. 103, che ha invitato una SA ad annullare l’aggiudicazione in favore di un OE, a seguito dell’errata assegnazione del punteggio premiale su un prodotto in realtà privo dei requisiti richiesti dal D.M. 29.01.2021, relativo ai CAM per la pulizia e sanificazione di edifici e ambienti civili e sanitari, oltre che per i prodotti detergenti.

Nel parere di precontenzioso, l’istante ha sollevato tre questioni:

  • il punteggio premiale era stato assegnato in contrasto con il D.M. 29.01.2021, che stabilisce i CAM di riferimento, e con l’art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di integrare tali criteri negli atti di gara;
  • la commissione di gara non avrebbe adeguatamente controllato le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, che presentavano incongruenze e contraddizioni rispetto ai requisiti richiesti;
  • la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la condotta dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.Lgs. n. 36/2023, in relazione alla possibile fornitura di informazioni false o fuorvianti, con l’intento di influenzare l’esito della gara.

Nel valutare la questione, ANAC ha sottolineato come la lex specialis andasse interpretata in conformità al D.M. 29.01.2021. Il decreto sui CAM era parte integrante della documentazione di gara ed era vincolante per la stazione appaltante. Di conseguenza, i criteri premiali dovevano essere assegnati solo in presenza di prodotti rispondenti alle specifiche tecniche stabilite dalla normativa.

Sebbene quindi le amministrazioni abbiano margine di discrezionalità nella valutazione delle offerte, questa deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e della logica della gara, senza errori manifesti o macroscopici.

Inoltre, dichiarazioni false o fuorvianti possono determinare l’esclusione dell’operatore economico: ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), delCodice Appalti, un operatore può essere escluso da una gara qualora abbia tentato di ottenere un vantaggio indebito fornendo informazioni non veritiere o fuorvianti, come nel caso in esame.

La decisione di ANAC

Dall’analisi della documentazione di gara è emerso che:

  • il prodotto offerto dall’aggiudicatario non possedeva il requisito necessario per ottenere il punteggio premiale;
  • la stazione appaltante non ha effettuato le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese, né in fase di valutazione delle offerte né successivamente in sede di autotutela;
  • la documentazione prodotta dall’aggiudicatario presentava contraddizioni e generava dubbi sulle reali caratteristiche dell’attrezzatura offerta.

Di conseguenza, ANAC ha concluso che l’attribuzione del punteggio premiale fosse errata, in presenza di un prodotto non rispondente al requisito richiesto, motivo per cui ha invitato la SA ad annullare l’aggiudicazione dell’appalto, non conforme alla lex specialis e alla normativa di settore (D.M. 29.01.2021 e art. 57 D.lgs. 36/2023).

Infine, spiega l’Autorità, le dichiarazioni rese dall’operatore economico devono essere valutate ai fini dell’esclusione dalla procedura, in base all’art. 98, comma 3, lett. b), D.lgs. 36/2023.

 

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