L’aggiudicazione è impugnata dalla ricorrente, seconda classificata, la quale con le censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio, assume che l’offerta vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa, o quantomeno grandemente penalizzata ai fini dell’attribuzione dei punteggi, perché non rispettosa delle specifiche tecniche interanti i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 23 dicembre 2013, espressamente recepiti dal capitolato tecnico e comunque cogenti a sensi dell’ art.34comma 3 del Codice dei contratti pubblici. (…)La vicenda va esaminata muovendo dall’ art.34 del d.lgs. 18 aprile 2016. n. 50, che, nel testo originario (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), imponeva alle stazioni appaltanti di contribuire alla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione “attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. La norma prescriveva altresì, per quanto qui interessa, che tale obbligo si applicasse per l’intero valore delle gare “relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali…” l’acquisto “…di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica”.Il decreto correttivo 19 aprile 2017, n. 56, ha modificato l’art.34 citato nel senso di estendere agli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi, l’obbligo di contribuire alla sostenibilità ambientale.In ossequio alla richiamata previsione di legge, l’art. 2 del capitolato prestazionale di gara elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le molteplici fonti normative e tecniche cui gli apparecchi oggetto di fornitura debbono essere conformi (“Gli apparecchi illuminanti dovranno essere sviluppati, costruiti e collaudati in conformità alle vigenti Direttive Europee, Decreti Ministeriali, Leggi nazionali e locali, Norme e Raccomandazioni Tecniche, prescrizioni degli enti locali, etc.”), richiamando espressamente l’allora vigente d.m. 23 dicembre 2013 sui “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica – aggiornamento 2013”.L’Allegato 1 del d.m. 23 dicembre 2013 (oggi sostituito dal d.m. 27 settembre 2017) organizzava i criteri ambientali minimi in quattro sezioni: selezione dei candidati, specifiche tecniche, criteri premianti e condizioni di esecuzione; e per ogni criterio ambientale indicava, alla voce “verifica”, la documentazione che l’offerente, l’aggiudicatario provvisorio o l’appaltatore era tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio/lavoro al criterio, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante poteva accettare al posto delle prove dirette, ove esistenti.Fra le specifiche tecniche relative alle sorgenti luminose per apparecchi di illuminazione, il decreto ministeriale in questione richiedeva il possesso di una “classe di intensità luminosa” con valore corrispondente almeno a G3.Si tratta di una caratteristica che – in virtù del combinato disposto dell’ art.34 d.lgs. n. 50/2016 e del rinvio espresso al d.m. 23 dicembre 2013, contenuto nell’art. 2 del capitolato prestazionale di gara – deve intendersi prescritta per gli apparecchi oggetto della fornitura controversa e che pacificamente non è rispettata dai prodotti offerti dalla controinteressata (…).Né può sostenersi che il mancato richiamo della classe G3 nelle schede delle prestazioni illuminotecniche allegate al capitolato equivalga alla volontà della Stazione Appaltante di escluderne l’applicazione, giacché in senso opposto milita – lo si è detto – il cogente e incondizionato rinvio dello stesso capitolato al d.m. 23 dicembre 2013 nella sua integralità.A essere viziata non è dunque la lex specialis, conforme all’art.34 del d.lgs. n. 50/2016, quanto la condotta della stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico dell’offerta della controinteressata il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui CAM.
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