Il Ministero dell’ambiente ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) relative ai Criteri ambientali minimi la cui efficiacia è stata assicurata grazie all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.Gli aggiornamenti datati 15 novembre 2018 si riferiscono ai:
Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017.
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017.
Criteri Ambientali Minimi per le forniture di articoli tessili adottato con DM 11 gennaio 2017.
Relativamente ai Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, il Ministero, in seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, si ritiene necessario fare alcune precisazioni:
Il codice appalti, D.Lgs. n.50/2016 , prevede all’art.71 che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34, il quale specifica, al comma 1, che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vanno inserite integralmente nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. La stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM ma non ignorarli, fermo restando che può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
La stazione appaltante, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo p.es riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di “un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere” o di “un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere”, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell’impresa.
Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.
Le stazioni appaltanti nell’applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo. Vedasi p.es il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14. In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando “lex specialis”, unico riferimento per i partecipanti alla gara. Senza dimenticare la deroga all’applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia.
I CAM serramenti non sono più in vigore essendo stati sostituiti dai CAM edilizia fin dalla edizione del gennaio 2017 (vedi decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”).
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