Criteri di valutazione offerta? Sono discrezionali ma devono essere logici. Nella redazione del disciplinare di gara, una stazione appaltante ha facoltà di scelta dei criteri di valutazione, purchè essi non siano illogici, irrazionali o immotivati.
Lo ricorda il TAR Calabria, sez. di Catanzaro, con la sentenza n. 727/2022, con la quale ha accolto in parte il ricorso di un operatore economico, annullando di fatto l’intera procedura di gara inerente l’affidamento di servizi assicurativi in favore di un’azienda sanitaria locale.
In particolare, il ricorrente ha contestato che la garanzia provvisoria presentata dall’aggiudicataria è stata fornita da un’impresa di cui la SA si avvaleva già per la gestione di un servizio assicurativo, determinando un rilevante conflitto di interessi, in quanto si sarebbe verificata la commistione tra i soggetti coinvolti nella procedura di affidamento e quelli coinvolti nell’affidamento stesso; per altro, l’offerta dell’aggiudicataria non stata sarebbe conforme al bando, in quanto è stato è indicato il costo del personale, quando il disciplinare di gara prevedeva a pena di esclusione che il valore di questa voce dovesse essere 0.
Infine, il ricorrente ha anche richiesto l’annullamento dell’intera procedura perché la formula adoperata per calcolare il punteggio attribuito al criterio di valutazione dell’offerta tecnica avrebbe avvantaggiato eccessivamente il concorrente che avesse offerto comparativamente più bassa, indipendentemente dalla reale significatività di tale aspetto dell’offerta tecnica.
Mentre i primi due motivi sono stati respinti, l’accoglimento del terzo ha determinato l’annullamento dell’intera procedura di gara.
Sul punto, il Collegio ha ricordato la consolidata giurisprudenza per cui la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili.
Quindi, laddove i criteri siano definiti con formule, esse debbono essere tali da assicurare un’attribuzione proporzionale del punteggio rispetto alla vantaggiosità di quell’aspetto dell’offerta presa in considerazione.
Nel caso in esame, la formula prescelta si è rivelata illogica in quanto idonea a determinare un vantaggio nell’attribuzione del punteggio del tutto sproporzionato rispetto alla differenza di qualità tra le offerte. Un simile effetto pregiudica la finalità di “permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto quale definito nelle specifiche tecniche” .
Di conseguenza, il TAR ha deciso per la ripetizione della gara sin dalla predisposizione del bando, dichiarando inefficace il contratto già stipulato a partire dalla stipula di quello nuovo contratto, frutto della nuova procedura di evidenza pubblica.
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