Con il secondo motivo di appello si ripropone la questione dalla supposta natura discriminatoria del criterio di aggiudicazione n. 5 [art.83 D.Lgs n. 50/2016]. Secondo l’appellante, tale criterio favorirebbe illegittimamente unicamente le ditte che hanno già svolto il servizio presso l’istituto (…) violerebbe l’ art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui: “le Stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici”.La censura è infondata, essendo pienamente condivisibile la valutazione effettuata dal T.A.R., che ha correttamente rilevato come il detto criterio concorra con altri 4 criteri, che ne attenuano l’incidenza, escludendone una valenza determinante.
Inoltre, deve rilevarsi che l’analogo criterio n. 2, riferito alla pregressa esperienza presso altri istituti, attribuisce un punteggio pari a due punti per anno, sicché l’attribuire 3 punti per ogni anni di servizio svolto presso l’Istituto (…) non pare sintomatico di uno sproporzionato favore nei confronti dell’operatore economico precedentemente titolare del servizio.A questo riguardo, la stessa giurisprudenza citata dall’appellante ha precisato che nelle procedure relative all’affidamento dei servizi la valutazione dell’offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore, come anche la solidità ed estensione della sua organizzazione di impresa: sotto tale profilo, appare pertanto legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, a condizione tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all’esperienza un peso ponderale di per sé decisivo ai fini della aggiudicazione della gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 25.11.2008 n. 5808; sez. V, 16.02.2009 n. 837).NOTA: nella fattispecie la peculiarità del servizio in questione, che attiene all’assistenza specialistica a favore degli alunni disabili, giustificava il maggior punteggio attribuito dal criterio n. 5, rispondendo al preminente interesse dei destinatari ultimi del servizio, ovvero gli alunni portatori di disabilità, e favorendo, quindi, la continuità del personale che già in passato aveva avviato un adeguato percorso di sostegno.
L’articolo Criteri di valutazione – Servizio svolto presso la medesima Stazione appaltante – Legittimità (art. 30 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016) sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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