La nuova formulazione dell’ articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016, introdotta dalla legge 55/2019, configura per le amministrazioni aggiudicatrici che intendono utilizzare la particolare procedura dell’ affidamento diretto per gli appalti di lavori un percorso in due fasi. Il primo passaggio è preordinato all’ individuazione dell’ operatore economico e deve concretizzarsi in un processo valutativo delle proposte di preventivo presentate da almeno tre soggetti. Il Codice dei contratti pubblici non fornisce alcuna definizione del preventivo, mentre la scarsa giurisprudenza in materia ( Tar Calabria – Catanzaro, sezione I, sentenza n. 1801/2018 ) la delinea come riscontro a una richiesta esplorativa dell’ amministrazione, non ricondotta a una procedura competitiva tra operatori economici. Procedura negoziata o trattative parallele La nuova disposizione introdotta dalla legge 55/2019 richiede la valutazione di tre proposte, non chiarendo se questa si concretizzi secondo lo schema tradizionale della procedura negoziata (quindi con un vero e proprio confronto competitivo) o in base a un riscontro di ogni singolo operatore economico alla richiesta formulata dall’ amministrazione (trattative parallele). L’ Autorità nazionale anticorruzione, analizzando la disposizione (comma 912 dell’ articolo 1 della legge 145/2018) da cui è poi derivato il nuovo modulo misto per l’ affidamento dei lavori regolato nell’ articolo 36 del codice dei contratti pubblici, ne ha rilevato la differenza dalla procedura negoziata, evidenziando come la richiesta di preventivi sia percorso diverso dal confronto competitivo che si determina con la gara (peraltro esplicitamente regolata, nel nuovo quadro normatiovo, nelle lettere c e c-bis dell’ articolo 36, con rinvio al format del comma 6 dell’ articolo 63). L’ Anac, tuttavia, non ha fornito elementi chiarificatori sulla natura del preventivo, limitandosi a precisare che le stazioni appaltanti dovrebbero adottare modalità idonee sulla base della tipologia e dell’ importo dell’ affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e del principio di rotazione, ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi di operatori economici da cui selezionare i soggetti a cui richiedere la presentazione del preventivo, oppure a indagini di mercato. La richiesta di preventivo La stazione appaltante, quindi, deve gestire la procedura anzitutto standardizzando i contenuti delle richieste di preventivo e le modalità di formulazione dei preventivi da parte degli operatori economici. In relazione al primo aspetto, la richiesta di preventivo dovrebbe essere configurata per il suo fine specifico: se finalizzata a un’ analisi esplorativa del mercato (per rilevare prestazioni realizzabili e relativi valori), dovrà essere strutturata con intento sollecitatorio e potrebbe presupporre una successiva fase di affinamento delle proposte. Qualora, invece, l’ amministrazione abbia un’ idea ben definita dell’ oggetto dell’ appalto, la richiesta di preventivo dovrebbe guidare l’ operatore economico a rendere nella sua proposta elementi molto precisi, assumendo in questo caso caratterizzazioni molto prossime alla lettera d’ invito finalizzata a ottenere un’ offerta. Le stazioni appaltanti dovrebbero regolare anche i presupposti per l’ individuazione degli operatori economici ai quali richiedere i preventivi. La fase della valutazione Una volta acquisiti i tre preventivi, le amministrazioni devono sottoporli a valutazione, al fine di individuare la soluzione più vantaggiosa e pervenire quindi alla formalizzazione del rapporto con l’ operatore economico attraverso l’ affidamento diretto. Il processo valutativo comporta un’ analisi degli elementi esplicitati in ciascun preventivo rispetto alla richiesta formulata dalla stazione appaltante, quindi con un’ analisi specifica di ognuna delle (almeno) tre proposte, senza che le stesse vengano poste in connessione effettiva tra loro mediante l’ applicazione di un criterio valutativo (ad esempio con formule di calcolo combinato).
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