Il committente è responsabile dei danni causati dalla “cosa” su cui vengono effettuati dei lavori. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 23442/2018.
In caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, hanno spiegato i giudici, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto.
Nel primo caso, la responsabilità ricade sull’appaltatore, cioè sul soggetto che sta realizzando o ha realizzato i lavori dal momento che opera in autonomia rispetto al committente. In una simile ipotesi, il committente viene chiamato in causa solo se il danneggiato dimostra una sua ingerenza nei lavori o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo.
Nel secondo caso, anche se i danni sono determinati dalle modifiche e dagli interventi posti in essere dall’appaltatore, ne risponde anche il committente perché “l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente”. Per essere esonerato da ogni responsabilità, il committente deve dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa dell’appaltatore, mentre non è sufficiente provare la stipulazione dell’appalto.
Nel caso preso in esame dai giudici, l’apertura di un cantiere per la realizzazione di una bretella stradale aveva causato l’allagamento di un’abitazione. I lavori erano stati appaltati dal Comune.
Il Tribunale ordinario aveva considerato responsabile l’impresa appaltatrice dal momento che aveva svolto tutte le attività che poi avevano causato l’allagamento.
La Cassazione ha invece esteso la responsabilità al committente, cioè il Comune, data la sua posizione di garante della cosa affidata all’appaltatore, che può essere esonerato solo se il danno è provocato da un caso fortuito.
Le vicende che riguardano l’utilizzazione della cosa e l’affidamento ad un appaltatore dell’attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, hanno ribadito i giudici, rientrano sempre nell’esercizio dei poteri del custode.
Ciò non significa, ha concluso la Cassazione, che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche a questa apportate dall’attività svolta dall’appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l’attività dell’appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito.
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