Decreto Aiuti e appalti pubblici, arrivano i nuovi prezzari regionali.
C’è grande attesa per l’entrata in vigore del Decreto Aiuti, con il quale sono state previste nuove misure in materia di appalti pubblici di lavori e compensazione dei prezzi, con lo stanziamento di quasi 4 miliardi di euro nei prossimi due anni e di altri 7 fino al 2026.
In particolare con il provvedimento si stabilisce che le Regioni dovranno aggiornare i prezzari entro il 31 luglio 2022, che rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e che potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
I nuovi prezzari saranno il punto di riferimento per le imprese titolari di appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a general contractors, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Per questi lavori, il SAL relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori oppure annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari aggiornati. Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato, si applicherà subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni»previsto nei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.
Se l’aumento effettivo dovesse essere inferiore al 20%, le stazioni appaltanti potranno provvedere al recupero delle somme erogate.
Tutele anche per le imprese già pagate: per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto, verrà emesso entro trenta giorni un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In caso di insufficienza delle risorse, per la copertura degli oneri sono stanziati:
In entrambi i casi, le istanze di accesso al Fondo vanno presentate entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Inoltre sono previsti:
Il decreto stabilisce che i soggetti titolari di contratti di concessione di lavori pubblici possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
Il quadro economico del progetto rideterminato verrà sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.
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