Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsto all’articolo 111 comma 1 del Codice dei contratti, che deve approvare le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la propria attività. Sulla consegna dei lavori e rileggendo l’articolo 216 del Codice dei contratti è possibile affermare che le norme relative alla consegna dei lavori, contenute negli articoli dal 153 al 157 del previgente Regolamento n. 207/2010 (abrogato, dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti dall’articolo 217, comma 1, lettera u) con cui è stata abrogata tutta la Parte II, Titolo VIII dall’art. 147 all’art. 177), sono state, parzialmente, riproposte nell’articolo 7 (rubricato “La consegna dei lavori”) del decreto ministeriale sul direttore dei lavori predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti così come previsto all’articolo 111, comma 1 del codice dei contratti.In atto, quindi, è semplice affermare che sulla consegna c’è un vuoto regolamentare provocato dalla dimenticanza di un periodo transitorio che avrebbe dovuto consentire l’utilizzazione degli articoli dal 153 al 157 del previgente citato Regolamento n. 207/2010 e l’unico riferimento è quello del comma 8 dell’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del nuovo Codice dei contratti che, in verità non contiene alcuna norma regolamentare.La bozza del decreto ministeriale è composta da 14 commi che analizziamo, qui di seguito, nel dettaglio.Con il comma 1 è stabilito che alla consegna deve provvedere il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP e viene proposta una rivisitazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 153 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto”.Il comma 2 definisce le modalità di comunicazione all’esecutore della data di consegna e, in pratica, ripropone i commi dal 3 al 6 dell’articolo 153 del citato previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante”.Al comma 3 si parla della risoluzione del contratto nel caso in cui l’esecutore non si presenti senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna e viene riproposto il comma 7 dell’articolo 153 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione”.Il comma 4 tratta il ritardo della consegna per fatto o colpa della stazione appaltante e della possibilità per l’appaltatore di recedere dal contratto e ripropone il commi 8 dell’articolo 153 del Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 12”.Al comma 5 è precisato che la facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in taluni casi non può essere esercitata e viene riproposto il comma 9 dell’articolo 153 del previgente Regolamento n. 207/2010Il comma 6 tratta il caso in cui la consegna sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore e ripropone il comma 10 dell’articolo 153 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5”.Il comma 7 ripropone il comma 11 dell’articolo 153 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l’obbligo di informare l’Autorità”.Il comma 8 tratta la predisposizione del verbale di consegna e ripropone, di fatto, il commi 1 dell’art. 154 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l’esecutore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l’indicazione delle aree, dei locali, e dei mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore stesso; c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori”.Il comma 9 tratta il caso di consegna parziale e ripropone, di fatto, il comma 7 dell’art. 154 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori”.Il comma 10 tratta le differenze riscontrate all’atto della consegna e ripropone il comma 2 dell’articolo 155 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: ”Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare”.Il comma 11 è una novità non contenuta nel previgente regolamento n. 207/2010 e tratta la responsabilità del direttore dei lavori in caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo. Il relativo testo è il seguente: ”Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna”.Il comma 12 tratta i riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori e ripropone, in pratica l’articolo 157 del previgente Regolamento n. 207/2010. L’unica novità riscontrabile è possibile rilevarla nel secondo periodo relativo al caso di appalto di progettazione ed esecuzione. Il relativo testo è il seguente: ”Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal primo, secondo e terzo periodo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo e secondo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del terzo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità”.Il comma 13 si riferisce alla consegna d’urgenza e ripropone il comma 3 art. 154 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: “Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori”.Il comma 14 si riferisce alla consegna dei materiali da un esecutore ad un altro e ripropone, in pratica quanto disposto all’art. 156 del previgente Regolamento n. 207/2010. Il relativo testo è il seguente: “Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione”.
L’articolo Decreto ministeriale sul direttore dei lavori: La consegna dei lavori sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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