Decreto PNRR 3, cosa cambia per appalti, rinnovabili ed edilizia scolastica

Decreto PNRR 3, cosa cambia per appalti, rinnovabili ed edilizia scolastica

Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto PNRR 3, che ha l’obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC con una maggiore centralizzazione della governance e la semplificazione delle procedure di appalto.

Oltre alle procedure di gara, il decreto PNRR 3 introduce semplificazioni per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica e l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

PNRR 3, gli appalti PNRR e PNC

Il Decreto PNRR 3 mira a snellire le procedure e le tempistiche che dalla gara di appalto portano alla realizzazione dell’opera.

L’appalto integrato si potrà basare sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, a condizione che il progetto sia redatto secondo le linee guida che il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha messo a punto nel 2021 sulla base del Decreto Governance, PNRR e Semplificazioni.

Sui progetti la Conferenza di servizi sarà svolta in forma semplificata e al termine sarà dichiarata la pubblica utilità dell’opera. Eventuali pareri di dissenso devono essere motivati e proporre delle misure per mitigare gli effetti della realizzazione dell’opera.

Gli esiti della Conferenza di Servizi avranno effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e contiene i titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

PNRR 3 e edilizia scolastica

Il processo di semplificazione del Decreto PNRR 3 riguarda anche l’edilizia scolastica.

Il Decreto PNRR 3 eleva a 215mila euro la soglia per l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura. La soglia per l’affidamento diretto, lo ricordiamo, è stata fissata a 139mila euro dal Decreto PNRR Governance e semplificazioni del 2022.

Per quanto riguarda le procedure del concorso “Scuole Innovative”, ai vincitori dei concorsi di progettazione potrà essere affidata la direzione dei lavori con procedura negoziata.

I ribassi d’asta potranno essere utilizzati anche per i progetti in essere e non solo per quelli del PNRR. In questo modo, secondo il Ministero dell’Istruzione, si sbloccheranno 350 milioni di euro, il cui utilizzo fino ad ora era vincolato. Le risorse potranno essere utilizzate per porre rimedio al caro materiali in edilizia.

Dal 2020, i sindaci e i Presidenti della Città Metropolitane hanno i poteri di commissari straordinari per l’edilizia scolastica. Con il Decreto PNRR 3, potranno avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico. La possibilità di operare come commissari straordinari sarà estesa ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti e ai contraenti generali.

Il Decreto PNRR 3 prevede poi che l’Agenzia del Demanio individui gli immobili statali inutilizzati, da destinare ad alloggi e residenze universitarie.

Rinnovabili, il Decreto PNRR 3 aumenta le aree idonee

In base al Decreto PNRR 3, l’Agenzia del Demanio individuerà gli immobili inutilizzati per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali immobili saranno considerati “aree idonee all’installazione”.

Il Decreto PNRR 3 riduce da 7 chilometri a 3 chilometri la fascia di rispetto tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela e da 1 chilometro a 500 metri la fascia di rispetto tra gli impianti fotovoltaici e i beni tutelati.

Fotovoltaico in area agricola libero col Decreto PNRR 3

Al di fuori delle aree protette, o appartenenti alla Rete Natura 2000, l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera alle seguenti condizioni:

– i pannelli devono essere collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo;
– i pannelli non devono essere supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
– l’intervento deve essere realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.

Al ricorrere di queste condizioni, gli impianti saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola.

Decreto PNRR 3, regia centralizzata

Il Decreto PNRR 3 rafforza i poteri sostitutivi centrali in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR.

Il Decreto PNRR 3 dimezza inoltre i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore.

Il commissario potrà svolgere una pluralità di atti, provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC e assicurare il coordinamento operativo delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti. Nei progetti infrastrutturali, il Decreto PNRR 3 prevede che il commissario potrà esercitare i poteri dei commissari straordinari delle grandi opere.

In caso di dissenso, diniego o opposizione, in grado di ostacolare le opere del PNRR, il Ministro competente, oltre che la Struttura di missione PNRR, potrà rimettere la questione al Consiglio dei Ministri.

Ci sarà inoltre una Soprintendenza speciale per il PNRR, con le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dalle opere del PNRR. La Soprintendenza adotterà il provvedimento finale sostituendosi alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, delle quali si avvarrà per l’attività istruttoria.

Decreto PNRR 3, arriva la nuova struttura di missione

La struttura di missione PNRR rappresenta una novità introdotta dal decreto PNRR 3 con l’obiettivo di razionalizzare e snellire il processo decisionale.

La nuova struttura del Decreto PNRR 3 eserciterà le funzioni:
– della segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia;
– del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e sarà il punto;
– di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, svolte dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato.

 

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