È stato approvato lo scorso 24 settembre 2018 lo schema di decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno” (c.d. Decreto Sicurezza o Decreto Salvini).Tra le varie disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, segnaliamo l’art. 10 (sanzioni in materia di subappalti illeciti) che con la modifica all’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.In particolare, viene previsto l’aumento della reclusione da uno a cinque anni (prima da sei mesi a un anno) oltre ad una multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto, a chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Stretta anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
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