Certificazioni verdi Covid-19: guida alle varie formule di Digital Green Certificate, italiano ed europeo, e confronto con le attuali attestazioni.
Conto alla rovescia per il Digital Green Certificate (DGC), la cui entrata in vigore è prevista entro giugno 2021, pronta per l’interoperabilità con la piattaforma europea che entra in vigore il primo luglio. Il green pass italiano sostituirà le attuali attestazioni rilasciate direttamente dai singoli enti e centralizzerà la procedura, così da garantire non soltanto un canale univoco per il rilascio ma anche la validazione in tempo reale tramite QR Code dei green pass. I certificati verdi rilasciati in ambito regionale, dunque saranno validi (solo sul territorio nazionale) fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate.
Per Digital Green Certificate – emesso dalla piattaforma italiana, alimentata con i dati trasmessi dalle Regioni – si intende dunque un nuovo certificato, digitale o cartaceo (compilato secondo le direttive del Decreto Riaperture, che in allegato riposta il fac-simile della Certificazione Verde Covid-19) identificato come di:
Il nuovo Certificato DGC è interoperabile a livello europeo, attraverso il QR code, dunque la sua validità è verificabile attraverso i vari sistemi di validazione digitali. Per essere valido, ovviamente, deve rispettare le regole comuni a tutti i Paesi membri della UE, in conformità alle quali vengono emessi nei diversi Stati e resi validi dalle piattaforme nazionali (in Italia è la Digital Green Certificate (DGC) raggiungibile all’indirizzo https://www.dgc.gov.it, deputata all’emissione, alla validazione e all’accettazione dei certificati. Lo stesso codice serve per validare il certificato al fine dei diversi utilizzi previsti dalla legge (è associato ad un codice identificativo univoco a livello nazionale).
Il DGC sarà gratuito e in italiano e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco. La sua finalità è quella di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi UE grazie ai criteri condivisi tra i 27 Paesi membri, onde evitare evitare periodi di quarantena o ulteriori tamponi (gli Stati che li prevedano comunque, devono darne comunicazione alla UE e motivarne il ricorso). Attenzione: il certificato è uno strumento di ausilio ma non è obbligatorio, dunque non rappresenta un prerequisito per viaggiare, ma semplicemente agevola gli spostamenti.
In pratica, le diverse autorità nazionali sono responsabili del rilascio del certificato, la cui versione digitale può essere salvata su smartphone (in Italia, dovrebbe poter essere disponibile anche su App Immuni) ma che si può richiedere anche in versione cartacea (ma la si può stampare anche dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico con credenziali SPID): entrambe disporranno del medesimo codice QR contenente le informazioni necessarie e la firma digitale per l’autenticità del certificato (un po’ come i biglietti del treno o dell’aereo).
Dal primo giugno, il gateway dell’UE (interconnessione tra i sistemi nazionali) è operativo. Entro fine mese si conclude la fase preparatoria: gli Stati membri possono infatti avviare il certificato su base volontaria, purché siano pronti a rilasciare e verificare i DCG disponendo della necessaria base giuridica.
Intanto, il 14 giugno 2021 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE 2021/953 del Parlamento Europe e del Consiglio,
su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19
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