Tutto pronto per la digitalizzazione degli appalti. Lo scorso 1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il cosiddetto “Decreto BIM“, ovvero uno dei principali provvedimenti attuativi previsti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n.50/2016 o CodiceAppalti).Dopo la consultazione pubblica, terminata lo scorso luglio, dall’1 gennaio 2019 il BIM diventa obbligatorio per i lavori complessi oltre i 100 milioni di euro, mentre per le piccole opere, fino a 1 milione di euro la progettazione obbligatoria con il BIM partirà dal 2025. Il decreto prevede, infatti, una progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (sempre che, come spesso accade, non vengano previste in progress nuove proroghe). In particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:
Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l’aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.La firma del decreto è stata accolta tiepidamente dall’Ente Italiano di Normazione (UNI) che ha rilevato come non sia stata colta l’opportunità di un esplicito richiamo nel decreto alla normativa UNI (come peraltro avviene diffusamente nelle NTC – Norme Tecniche per le Costruzioni) quale strumento attuativo di supporto, volontario e condiviso, laddove l’Italia ha anticipato l’Europa fornendo le norme della serie UNI 11337 come riferimento per lo sviluppo delle future norme internazionali.Nonostante il mancato richiamo alle norme, secondo l’UNI rimane la convinzione dell’utilità, del valore, del vantaggio competitivo e dell’efficacia della UNI 11337 quale strumento normativo frutto del consenso di tutti i soggetti della filiera delle costruzioni (produttori, imprese, professionisti, organismi di certificazione, mondo accademico, consumatori e utenti, oltre la stessa PA e Anac).
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