Un aspetto molto importante, del quale, peraltro, si è sempre occupato il legislatore, riguarda la progettazione dell’opera. Precisato che, come per le prestazioni di qualsiasi professione, il progetto perfetto è mera astrazione, si ritiene utile riportare un breve cenno dell’appalto integrato, che ha fatto, negli anni passati, fugaci e timide apparizioni nel composito panorama degli appalti pubblici.Si ritiene che le richieste di risarcimento del danno, avanzate dagli appaltatori, che, a giudizio di chi scrive, hanno origine, essenzialmente, da errori e/o da lacune nella progettazione e, solamente in minima parte, da fatti imprevisti e/o imprevedibili, potrebbero ridursi, certamente non annullarsi, utilizzando la suddetta procedura d’appalto.I rimedi, predisposti nel tempo, dai tre livelli di progettazione all’istituzione della figura del responsabile unico del procedimento, alla verifica ed alla validazione dei progetti, anche alla luce delle relazioni annuali dell’Autorità, non sembra che abbiano dato i risultati attesi.Insistere nella ricerca di un progetto esecutivo perfetto, visti i risultati, sembra illusorio. E’ (o sembra) più realistico e concreto percorrere nuove vie o rivalutare forme di affidamento timidamente introdotte nell’ordinamento, come l’appalto integrato. Quest’ultimo potrebbe essere esteso, anche semplicemente per un periodo di prova e con opportune modifiche delle regole, non soltanto a casi particolari (come le manutenzioni o i restauri o gli scavi archeologici o gli impianti che incidano oltre il 60% sul valore dell’opera, ecc), che non danno risultati significativi, ma a casi comuni, costantemente ricorrenti nella pratica ordinaria degli affidamenti delle pubbliche amministrazioni.
1. Le norme
L’appalto integrato fu introdotto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e modificato, una prima volta, dalla legge n. 415/98. Lo stesso fu definito nell’art. 2, c. 1 lett. q, e fu disciplinato dall’art. 140 del d.p.r. n. 554/1999, ripreso, successivamente, dall’art. 169 del d.p.r. n. 207/2010.Con la legge 166/2002, furono apportate alcune modifiche alla legge n. 109/94, riguardanti, essenzialmente, il campo di applicazione della norma.Con la legge n. 109/1994, il D.P.R. n. 554/99 e la legge n. 166/02 furono abrogati dall’art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.Con il D.Lgs. suddetto e con il d.p.r. n. 207/2010 furono apportate modifiche, alcune significative, alle norme precedenti.Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti e nei tempi indicati in quest’ultimo provvedimento, sono stati abrogati dall’art. 217, lettera ‘e’ e lettera ‘u’ rispettivamente, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 27 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.Con il D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto integrato è stato ancora modificato nell’oggetto (artt. 26 e 59). La norma, almeno come formulata, non lascia molto spazio all’appalto stesso.Per completare il quadro delle norme, riguardanti l’affidamento trattato, occorre rammentare il contenuto dell’art. 10, c. 8, del D.M. n. 145/2000, come ripreso dall’art. 161, c. 18, del d.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010, che recita: Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell’esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all’esecutore stesso, sono a suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante (oggi abrogati).Si ritiene che il poco favore accordato dall’appaltatore alla norma suddetta possa dipendere anche dal contenuto, corretto come principio, del disposto citato. Infatti, in merito alla responsabilità della progettazione esecutiva, di particolare importanza ed interesse è la sentenza n. 18644/10 della cassazione, nella quale è precisato che …… Rientra tra le norme imperative quella che attribuisce all’amministrazione o all’ente aggiudicatore dell’appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell’opera pubblica, sulla cui base soltanto si può procedere all’affidamento dei lavori, con la conseguenza che il comune che non abbia adempiuto l’obbligo, nascente da norma di legge inderogabile, …… .In definitiva, se il progetto esecutivo era redatto dalla committente, l’appaltatore poteva sempre richiedere, mediante la procedura delle riserve, il risarcimento di qualunque danno subito per fatto dell’amministrazione ed, in particolare, per inconvenienti derivanti da progettazione inadeguata, con un rischio di soccombenza assolutamente modesto (cfr relazioni 2011-2013 al parlamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Correva, invece, il rischio disposto dall’art. 161, c. 18, del d.p.r. n. 207/10, qualora il progetto esecutivo, predisposto dall’appaltatore, non fosse stato approvato dalla committente.
2. La progettazione e l’appalto integrato
L’importanza della progettazione non era sfuggita già al legislatore del primo impianto normativo (Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sulle opere pubbliche – Allegato F), che, con il D.M. 29-05-1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici), si era occupato dei progetti di massima negli artt. 3-9 e dei progetti definitivi negli articoli seguenti.L’importanza suddetta era resa anche evidente dall’obbligo dell’affidamento della progettazione ad organi interni agli enti, mentre la predisposizione del progetto da parte di tecnici esterni era un’eccezione nel settore dei lavori pubblici. Infatti, con la sola deroga delle concessioni, la progettazione delle opere pubbliche era stata sempre separata dall’esecuzione dei lavori ed i progetti erano appaltati, anche prima dell’emanazione della legge n. 109/94 e del D.Lgs. n. 163/06, solamente se esecutivi.Gli inconvenienti, via via rilevati durante l’esecuzione dei lavori, possono riassumersi nella necessità di varianti in corso d’opera, che comportano, in genere, maggiori spese e maggiori tempi di esecuzione e, spesso, controversie fra l’appaltatore e la committente. Quest’ultima, nella quasi totalità dei casi, è soccombente, in tutto o in parte, nei giudizi instaurati dall’appaltatore stesso.Controlli degli elaborati progettuali, più o meno rigorosi, finora, non hanno consentito di eliminare le varianti e/o di limitare il contenzioso in modo significativo.Si ritiene che siano veramente pochi o trascurabili i fatti imprevisti ed imprevedibili, che, secondo le norme vigenti, possano alterare le previsioni progettuali e consentire la predisposizione di varianti e modifiche alle opere appaltate. Queste ultime, in genere, più che ai fatti suddetti, sono dovute a ripensamenti in corso d’opera della committente e/o a carenze progettuali o a ritardi nelle disposizioni richieste dall’appaltatore per la continuazione dei lavori.Non sembra che i tre livelli della progettazione stessa, la verifica, la validazione ed i controlli prescritti dalle norme abbiano prodotto risultati rassicuranti e definitivi né con riferimento alle perizie di variante in corso d’opera né per il contenzioso.Tale stato di fatto viene attribuito, da una parte degli operatori del settore, anche al mancato coinvolgimento dell’appaltatore, il quale, secondo l’attuale impianto normativo, non può che prendere atto del progetto già predisposto, verificato e validato dalla committente, senza alcun intervento dello stesso nel merito degli elaborati progettuali.La nuova forma d’appalto, che prevedeva l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, denominata appalto integrato, già previsto nella legge n. 109/94 e confermato nel D.Lgs. n. 163/06, non ha avuto molta fortuna anche perché la relativa applicazione fu rinviata, dapprima, all’anno successivo e, poi, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.L’appalto integrato, in base alle prescrizioni della legge n. 109/94 e successive modifiche, poteva (e può) essere utilizzato in determinate condizioni e, in particolare, nel rispetto di vincoli relativi sia all’oggetto che all’importo dell’appalto.Per tale forma di appalto, come per tutte le altre, occorre tenere presente che la progettazione è unica, anche se viene sviluppata in tre fasi. Ciascuna di esse deve essere coerente con la precedente e deve contenere l’approfondimento e lo sviluppo delle linee fondamentali già fissate.Per il progetto definitivo, che, nell’appalto integrato, costituisce la base della gara, in particolare, si richiama il contenuto dell’art. 93, c. 4, del D.Lgs. n. 163/06, nel quale era precisato che …… Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare …… e dell’art. 24, c. 1, del d.p.r. n. 207/10, nel quale era prescritto che gli elaborati grafici ed i calcoli devono essere sviluppati …… ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo (per il D.Lgs. n. 50/16, cfr paragr. 04.00).Per i motivi suesposti, nel comma 3 dell’art. 169 del d.p.r. citato era prescritto il vincolo per l’aggiudicatario di non apportare alcuna variazione alla qualità ed alla quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Potevano essere modificate le previsioni (c. 4) solamente nei casi previsti nell’art. 132 del D.Lgs. suddetto e cioè per gli stessi motivi che giustificavano la predisposizione di perizie di variante in corso d’opera, compresa, se necessaria, la formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del d.p.r. n. 207/10.
3. Alcune censure all’appalto integrato e brevi osservazioni
Si riportano, con una breve premessa, alcuni pareri qualificati di organi che non condividono l’affidamento dei lavori mediante il sistema dell’appalto integrato.
A. Partecipazione degli appaltatori nella validazione del progetto.
La soluzione, che potrebbe ridurre, forse in modo sensibile, il contenzioso, evidentemente senza eliminarlo del tutto, potrebbe essere quella di fare intervenire l’appaltatore nella validazione del progetto o nella progettazione dell’opera. In questo senso, le norme di validazione, più complete e più severe delle precedenti, sembra che possano contribuire a limitare, ma non a risolvere i problemi dovuti ad una eventuale progettazione carente.Nella pubblicazione [D. Carlea – Dir. gen. servizio ispettivo Autorità di vigilanza sui lavori pubblici – (L’ingegnere italiano – n. 340 – maggio 2007)]. viene posta in evidenza la convergenza di interessi tra Stazione appaltante, progettisti, società di validazione e imprese e viene proposto di coinvolgere gli appaltatori nella validazione del progetto. Non sono chiarite, però, si presume per mancanza di spazio, le modalità operative ed i limiti di intervento degli appaltatori e degli organismi coinvolti nel nuovo procedimento proposto. Quest’ultima limitazione, dovuta ai pochi dati disponibili, non consente di valutare la potenzialità del procedimento stesso e se i relativi benefici (diminuzione del contenzioso, completamento delle opere e conseguente fruizione delle stesse nei tempi previsti, ecc) siano superiori ai costi (perdite di tempo e di risorse, nuove forme di contenzioso, ecc).E’ anche particolarmente interessante, nello stesso articolo, il richiamo agli incarichi affidati ai professionisti, interni o esterni agli enti, che devono (ibidem, pag. 27) elaborare progettazioni in tempi strettissimi ed (ibidem, pag. 28) alle patologie storiche di natura economica che affliggono l’appalto pubblico, quali “l’eccesso di ribasso” in fase di gara (cap. I).Il principio del coinvolgimento dell’appaltatore nella fase di progettazione o di validazione dell’opera è condiviso da buona parte degli operatori del settore per la necessità di limitare il contenzioso almeno per la parte relativa all’errore progettuale.E’ opportuno tenere presente che il legislatore, da tempo, ha ritenuto meritevole di attenzione e si è occupato dell’argomento con l’approvazione delle leggi e dei decreti citati.
B. Parere del C.N.I.
Non è favorevole all’appalto integrato il C.N.I. in quanto ritiene che tale forma di appalto comporti:
Bisogna, però, ribadire e tenere presente che, nell’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera, gli elementi essenziali dell’opera stessa risultano esattamente definiti nel progetto preliminare ed in quello definitivo.Si ritiene, in definitiva, notevolmente ottimistico fare affidamento soltanto alle verifiche ed alla validazione dei progetti, che, finora, almeno apparentemente, non hanno prodotto nessuna limitazione né delle varianti né del contenzioso.
C. Parere del Presidente dell’OICE (Lavori pubblici – Informazione tecnica del 20-07-18)
Il presidente dell’OICE, nell’intervista suindicata, ha precisato che:Non è vero che con l’appalto integrato si evita il contenzioso perché l’impresa avrà tutto l’interesse ad inserire elementi per fare riserve che, poi, la stazione appaltante accetterà per non ammettere che il progetto definitivo che ha predisposto, approvato e validato non andava bene. Si tratta quindi di una proposta anche inutile e forse anche dannosa perché potenzialmente in grado di determinare un aumento dei costi e ritardi nell’esecuzione.Ampliare il ricorso all’appalto integrato per l’OICE non è quindi la soluzione. Il principio generale della separazione dei ruoli fra progettista e costruttore rappresenta un elemento di assoluta trasparenza, a garanzia e nell’interesse di tutti gli operatori del settore e della qualità del progetto. Immaginare, nel nome dell’ipotetica semplificazione rappresentata dal far fare gli esecutivi alle imprese, di tornare indietro su questo profilo significherebbe mettere in pericolo la terzietà del progettista, che lavora per e nell’interesse della stazione appaltante …… omissis …… . Senza nulla togliere alle imprese, nostri interlocutori tecnicamente d’eccellenza, ognuno deve fare il proprio mestiere. Smettiamola di cercare di risolvere i problemi delle pubbliche amministrazioni con “formule magiche” che nulla di nuovo hanno portato nei due decenni passati.
D. Parere del Vicepresidente dell’CNAPPC – Consiglio Nazionale Architetti PPC – (Lavori pubblici – Informazione tecnica del 27-07-18)
Risposte alle domande dell’intervistatore:
a. Siamo più che convinti che, se non vogliamo più registrare varianti in corso d’opera, contenziosi ed incompiute, dobbiamo assicurare l’affidamento dei lavori solo a fronte di un progetto esecutivo.b. Credo di avere già in parte risposto: a nostro avviso i lavori dovrebbero essere affidati sempre a fronte di un progetto esecutivo. Detto questo, credo che l’affidamento di un appalto integrato con il criterio dell’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) sul progetto esecutivo sia davvero improponibile, in quanto sarebbe oltre modo dispendioso se non addirittura paradossale la redazione di un progetto esecutivo, al fine di partecipare ad una gara. Quale qualità possiamo pretendere se il progetto esecutivo è redatto da un concorrente e non da un professionista all’uopo incaricato?Non c’è dubbio che molte delle censure esposte siano, in tutto o parzialmente, corrette, ma è da rilevare che le stesse fanno riferimento a norme esistenti, forse non sufficientemente studiate ed il cui obiettivo potrebbe essere stato quello di scoraggiare l’appalto integrato. Le norme suddette, comunque, potrebbero essere migliorate e rese adatte a ridurre gli inconvenienti lamentati: essenzialmente, le varianti e la pesante soccombenza della p.a. (pubblica amministrazione).D’altra parte, deve tenersi presente che chiunque, organo monocratico o collegiale, che verifica e/o valida progetti cartacei, deve accettare, per quanto riguarda i rilievi dello stato dei luoghi, sia per le opere puntuali che per quelli a rete (strade, acquedotti, fognature, ecc), quanto fornito dal progettista, che costituisce la materia prima, spesso fondamentale (opere a rete) per una corretta progettazione.Non può, in ogni caso, essere posto in discussione il principio generale, posto in evidenza dall’OICE, della separazione dei ruoli fra progettista e costruttore che garantisce (o dovrebbe garantire) la qualità del progetto.E’ anche evidente che il tempo assegnato per la progettazione, esecutiva o meno, deve essere adeguato all’incarico da svolgere.E’ sicuramente ingenuo ipotizzare o semplicemente pensare che la suddetta forma di appalto possa eliminare il contenzioso. Infatti, la citata forma di affidamento dovrebbe avere la sola funzione di avvalersi della struttura professionale dell’appaltatore, in quanto le fasi, propriamente ideative e parzialmente esecutive dell’opera sono già definite nel progetto preliminare ed in quello definitivo.La conseguenza, molto importante, sarebbe quella di coinvolgere nella progettazione l’appaltatore, il quale non potrebbe avanzare pretese, quantomeno, per fatti che fossero imputabili, tutte o in parte, allo stesso (cfr infra).
4. L’aspetto normativo
L’affidamento di progetti per la realizzazione di opere mediante l’appalto integrato può essere obiettivamente preso in esame, in modo serio e propositivo, solamente se si tiene conto della patologia nella esecuzione dei lavori, delle opere incompiute, delle varianti e della soccombenza della amministrazione quando si instaura un contenzioso fra la stessa e l’appaltatore.Per l’ultimo suindicato aspetto, in merito a quanto esposto, si riportano pochi dati, tratti dalle relazioni dell’autorità al parlamento negli anni 2010-2012, relativi ad arbitrati liberi ed amministrati, ed alle quali si può accedere con facilità per ulteriori dati e notizie. In particolare, le percentuali di soccombenza, negli anni suindicati, sono:
Ribadito che oggetto del presente scritto è il progetto dell’opera, con riguardo alle varianti ed alla soccombenza della p.a. e rammentato che è privo di concretezza l’obiettivo di eliminare il contenzioso, con riguardo alla legislazione emanata, si rileva che, a parte quanto definito dalle norme in merito all’appalto integrato, il contributo operativo più importante era fornito dall’art. 169 del d.p.r. n. 207/10, abrogato dal D.Lgs. 50/16.Se il progetto definitivo, nelle procedure ordinarie, rappresenta una fase dell’intero procedimento, che può essere comunque modificato dalla committente prima dell’affidamento con il solo rispetto delle disposizioni relative, nell’appalto integrato, lo stesso progetto assume un aspetto più complesso in quanto soggetto ad interventi dell’appaltatore, che dovranno, peraltro, essere approvati dalla committente in sede di esame del progetto esecutivo.In merito, il comma 7 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/16 recita: 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.Poiché, nella fattispecie, l’obiettivo è di limitare eventuali future, possibili richieste di maggiori compensi da parte dell’appaltatore, è necessario che:a. si proceda:1. a riesaminare le disposizioni contenute nel citato art. 169 del d.p.r. n. 207/10, eventualmente modificandole ed adeguandole al nuovo indirizzo;2. poiché il progetto definitivo deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, la committente proceda ad acquisire queste ultime prima dell’affidamento, ad evitare perdite di tempo successive, che penalizzerebbero l’esecuzione dell’opera.Eventuali nuovi nulla osta e/o autorizzazioni, invece, dovuti anche a modifiche del progetto esecutivo proposte dall’appaltatore ed approvate dalla committente, vengano acquisite dall’appaltatore stesso, senza ulteriori compensi, ma con l’assegnazione del maggiore termine resosi necessario per l’acquisizione suindicata;3. ad approfondire, per l’aspetto giuridico, l’eventuale responsabilità e le relative conseguenze che la valutazione e l’approvazione del progetto esecutivo, predisposto dall’appaltatore, potrebbero fare sorgere nei confronti della committente, Quest’ultima potrebbe essere chiamata a rispondere degli eventuali danni, anche se in parte, dovuti ad un progetto definitivo che contenga errori progettuali. L’eventuale protezione della committente stessa, oltre che nella norma, potrebbe trovare posto nel c.s.a. o nel bando di gara;4. fissare, se ritenuto opportuno, una percentuale da non superare, indipendentemente dai limiti posti nelle varianti in corso d’opera;5.introdurre eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell’appaltatore qualora quest’ultimo dovesse proporre un esecutivo che presenti lacune o non abbia rilevato imprecisioni e/o errori significativi nel definitivo predisposto dalla committente;
b. l’appaltatore, su specifica indicazione della committente riportata nel bando di gara e/o nel c.s.a. o, a propria scelta:
1.verifichi, per un numero significativo di campioni, i rilievi dei luoghi, predisposti dalla committente, allegando alla propria offerta, gli elaborati dei riscontri effettuati, firmati ed accettati, fornendo le proprie osservazioni, eventuali censure, ecc e con la propria proposta di soluzione da sottoporre all’approvazione della committente;2.analoghi rilievi ed elaborati devono essere forniti per le mancanze rilevate nel progetto definitivo appaltato con le osservazioni, con le eventuali soluzioni diverse proposte dall’appaltatore e con le necessarie ed indispensabili motivazioni e giustificazioni.Particolare cura deve essere posta, per evitare censure e contestazioni d’altro tipo, ai limiti ed ai vincoli da porre all’autonomia dell’appaltatore, che, nel proprio interesse, potrebbe essere portato ad intervenire oltre i limiti consentiti. Deve evitarsi, mediante regole semplici, che la mancata approvazione, provochi la conseguente ritardata esecuzione del progetto o, peggio, il recesso della committente. In quest’ultimo caso, potrebbe introdursi un eventuale compenso da corrispondere all’appaltatore, di entità diversa o analoga o simile a quella prevista nell’abrogato art. 157, c. 1 prima parte, del regolamento per il recesso (accettato) dell’appaltatore (D.M. 49/2018, art. 5, c. 12).
5. Conclusione e parere
Occorre prendere atto che i rimedi, finora adottati, per eliminare le richieste di maggiori compensi non hanno sortito, fino ad oggi, effetti positivi e la notevole soccombenza della p.a. negli arbitrati richiede, se non altro, la ricerca di nuove o di vecchie vie, opportunamente modificate.La responsabilità progettuale delle committenti pubbliche può essere limitata, tutta o in parte, coinvolgendo, a parere di chi scrive, l’appaltatore nella progettazione, anche soltanto esecutiva. Se tale criterio fosse condiviso, sarebbe necessaria la riscrittura attenta dei limiti, tecnici e finanziari, dell’intervento dell’appaltatore, compresa l’individuazione e l’esposizione puntuale delle modifiche apportate a tutti gli elaborati progettuali iniziali (computi metrici, estimativo, c.s.a, ecc), e delle verifiche da effettuare, da parte delle stazioni appaltanti, sugli elaborati esecutivi.Il sistema dell’appalto integrato è da condividere perché coinvolge l’appaltatore nella fase operativa e non in una fase di mera verifica o di controllo, che potrebbe sortire un effetto limitato anche soltanto perché, in caso di contestazione, potrebbe sempre addursi, a giustificazione di una verifica superficiale, il poco tempo assegnato per tale incombenza.In merito, peraltro, è da rilevare che il rischio dello stravolgimento e dello snaturamento del progetto definitivo originario, che potrebbe compromettere l’obiettivo progettuale, è, quantomeno, limitato dalla validazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante e dagli altri vincoli posti nel citato art. 169 o di altri da adottare nella nuova norma.Differenze nel prezzo dell’appalto, nel passaggio fra il progetto definitivo e quello esecutivo, potrebbero essere fisiologiche, mentre il quarto comma dell’art. 169 del Regolamento (abrogato) delimitava e disciplinava, in modo coerente, gli effetti delle sopravvenienze (Nella legge 12 luglio 2011, n. 12, della regione Sicilia, all’art. 6, c. 24, secondo periodo, si legge: I programmi devono assicurare che una parte della disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva).Sembra necessario, pertanto, dare maggiore credito, anche se con le cautele del caso, a forme, peraltro, note ed operative, come l’appalto integrato.Occorre, però, tenere presente che, per una maggiore apertura nei confronti di tale forma di affidamento, è necessario uno studio più accurato delle norme in vigore, soprattutto nella parte più delicata ed, in particolare, nelle modifiche, limitate e definite, che l’appaltatore dovrebbe potere apportare rispetto al progetto fornito dalla committente ed ai conseguenti aspetti finanziari. Un tentativo, in tal senso, è riportato nel paragr. 04.00. D’altra parte, potrebbe essere negativa una chiusura completa ad eventuali modifiche proposte dall’appaltatore.Solamente la sperimentazione per un certo numero di anni, con eventuali aggiustamenti delle norme, e con riferimento ad appalti, relativi ad opere ordinarie e non speciali, come i lavori di particolare complessità o le manutenzioni e gli scavi archeologici, potrà fornire una risposta ragionevolmente attendibile in merito all’effettivo vantaggio del coinvolgimento dell’appaltatore nella progettazione dell’opera ai fini della limitazione delle varianti e del contenzioso.
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