È notizia di ieri di un emendamento approvato in Commissioni riunite del Senato I e VIII che riguarda l’abolizione dell’obbligo di utilizzo del Decreto Parametri per la determinazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento delle attività di progettazione, vanificando di fatto il lavoro di oltre un anno di concertazione sulla revisione del Codice degli Appalti.
Un emendamento che, sembrerebbe, sia stato approvato per errore. “Era riformulazione del MIT non condivisa” ha risposto la senatrice del M5S Paola Nugnes a chi chiedeva sul suo profilo Facebook giustificazioni in merito alla ratio di questo emendamento.
La senatrice ha anche precisato “È forse ancora possibile che il testo possa essere riformulato in modo corretto con un intervento del relatore, altrimenti presenterò subito un emendamento in Aula per eliminare le contraddizioni a partire dall’ultima lettera dell’emendamento, che deve essere soppressa“.
Al momento, l’emendamento approvato prevede l’inserimento nell’articolo 5 del Decreto Legge n.135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni) dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies. Quest’ultimo comma, in particolare, prevede:
“I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo per l’affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all’articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016“.
“Si tratta di un errore evidente – ha commentato la senatrice Nugnes – dovuto alla riformulazione. C’è da dire che è accaduto mentre mi sono dovuta assentare per motivi personali“.
Sull’argomento c’è da registrare una schizofrenia normativa che ha visto la prima versione del D.Lgs. n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti) non prevedere l’obbligo di utilizzo del decreto Parametri ma solo la possibilità di utilizzarlo per determinare l’importo da porre a base di gara per i servizi di progettazione. Successivamente, su forti pressioni del mondo professionale (Rete delle Professioni Tecniche in testa), il D.Lgs. n.56/2017(c.d. Decreto correttivo) ha modificato il Codice dei contratti ed in particolare l’articolo 24 che nella sua nuova veste ha previsto:
Appare utile ricordare la motivazione dell’obbligo di utilizzo del Decreto Parametri. Lasciando la libertà di determinare l’importo da porre a base di gara, uno stesso servizio di ingegneria e architettura potrebbe avere importi differenti all’interno persino della stessa Regione od addirittura di una stessa Amministrazione. Tale disomogeneità sarebbe stata strumentale al funzionario di turno per fare in modo che un dato servizio potesse rientrare all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro con affidamento diretto) rispetto ad un’altra, eludendo di fatto la norma.
In aggiunta occorre evidenziare ancora il comma 2 ter che recita: “All’articolo 9, comma 2, del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi” fino alla fine del comma sono soppresse”.
Quale parte è quindi stata soppressa con tale comma?
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Nuovamente il riferimento al ricorso all’applicazione di un apposito decreto e dei suoi relativi parametri, classi e categorie di lavori, utili alla corretta determinazione di un corretto base di gara da cui partire per un efficace confronto di mercato, in affiancamento all’analisi della qualità offerta.
Questa cosa solleva qualche perplessità sull’effettiva “svista” occorsa nella rideterminazione del testo, come pare invocare la senatrice interpellata.
Non si comprende se l’approvazione dell’emendamento sia stata davvero una svista o un tentativo di tornare alla prima versione del Codice. Dobbiamo attenderci nuovi momenti di passione con gli ormai celebri bandi di progettazione a 1 euro? Lo scopriremo senz’altro entro i termini di approvazione della Legge di conversione del DL Semplificazioni (scade il 14 marzo 2019) anche se potrebbe essere troppo tardi per risalire una china sempre più scivolosa che pare non considerare il valore del progetto all’interno dell’iter realizzativo di un’opera pubblica. Valore che era stato posto al centro del processo riorganizzativo del Codice.
L’articolo DL Semplificazioni, Codice dei contratti e incarichi di progettazione: decreto parametri SI, NO, forse sembra essere il primo su Di. Sa. S.r.l..
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