ll Governo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri avevano inviato, alla fine del mese di dicembre 2017, i due provvedimenti alle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato per il previsto parere aggiungendo al testo dei provvedimenti la Relazione ma senza il previsto parere del Consiglio di Stato. Entrambe le commissioni di Camera e Senato ritengono, però, che non è possibile esprimersi sui provvedimenti senza il citato parere.In 8a Commissione del Senato, prima dell’esame dei due provvedimenti, il Presidente Stefano Esposito ha ricordato che gli stessi sono privi del parere del Consiglio di Stato, ragione per la quale l’assegnazione è stata disposta con riserva.In merito allo Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti dopo l’illustrazione del provvedimento il relatore Salvatore Margiotta ha ricordato che il termine per l’espressione del parere al Governo da parte della 8ª Commissione scade il prossimo 29 gennaio, previa acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato. Il relatore , ritiene che il provvedimento in esame sia un buon testo, che, pur confermando in molte parti la normativa vigente, puntualizza opportunamente molti aspetti delle funzioni e dei compiti della figura del direttore dei lavori. Richiama in particolare il chiarimento dei rapporti tra il direttore dei lavori e il RUP, le attività da svolgere durante la sospensione dei lavori e la standardizzazione per le procedure del controllo contabile, attraverso strumenti elettronici specifici. Analoghe considerazioni valgono per la disciplina della figura del direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture, compito che normalmente è svolto dal RUP. Per ultimo il relatore preannuncia l’intenzione di proporre uno schema di parere favorevole, tenendo anche conto degli interventi dei colleghi, qualora le condizioni nel prosieguo dei lavori lo consentano.In merito allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico dopo l’illustrazione del provvedimento il relatore Daniele Borioli ha ricordato che il termine per l’espressione del parere al Governo da parte della 8ª Commissione scade il prossimo 29 gennaio, previa acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato.Il relatore, pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto in esame, ritiene opportuno segnalare alcune criticità, peraltro emerse anche nell’esame presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati.La prima questione riguarda l’assenza delle infrastrutture energetiche nell’elenco delle opere da sottoporre a dibattito pubblico riportato nell’Allegato 1. Come chiarito nella relazione illustrativa, tale categoria di opere era stata inserita nella versione iniziale dello schema sottoposta all’esame della Conferenza unificata, ma si è poi deciso di escluderla in quanto si tratta di opere private e, come tali, non rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici. In merito, osserva che, se da una parte tale argomentazione è comprensibile, dall’altra è però altrettanto vero che queste opere possono avere un enorme impatto sui territori interessati. Inoltre, spesso anche questi interventi vedono una sia pur minima partecipazione dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche. Sarebbe quindi opportuno che venissero inserite anch’esse nell’elenco dell’Allegato 1. D’altra parte, sottolinea che lo stesso allegato include anche la voce “Impianti e insediamenti industriali”, il che sembra in contraddizione con l’esclusione delle infrastrutture energetiche. In proposito, occorrerebbe precisare esplicitamente che gli impianti in parola sono solo quelli che prevedono finanziamenti di natura pubblica.L’altra criticità riguarda la possibilità di ridurre del 50 per cento le soglie dimensionali individuate nell’Allegato 1 ai fini dell’avvio della procedura del dibattito pubblico, allorquando si tratta di interventi ricadenti, anche in parte, nei parchi nazionali e regionali. Specialmente nel caso di opere lineari, infatti, questa disposizione potrebbe assoggettare a dibattito pubblico anche opere di dimensione limitata (ad esempio reti elettriche lunghe pochi chilometri) che hanno scarso impatto sul territorio. Occorre poi considerare che i parchi coprono circa il 13 per cento del territorio nazionale e, comunque, per gli interventi in queste aree esistono altri strumenti di tutela (valutazioni di impatto ambientale). Ritiene quindi opportuno modificare tale previsione prevedendo soglie dimensionali più elevate.
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