DURC di congruità: obblighi per imprese non edili in cantiere

DURC di congruità: obblighi per imprese non edili in cantiere

Le attività in cantiere spesso coinvolgono anche imprese non edili, per le quali si pone il dubbio sugli obblighi da assolvere per potere operare senza problemi, come ad esempio la presentazione del DURC o l’iscrizione alle Casse Edili.

A chiarire il perimetro normativo e operativo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello del 17 ottobre 2025, n. 4, facendo appunto specifico riferimento all’obbligo di richiesta del DURC di congruità e all’iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse da parte di imprese che non applicano il CCNL Edilizia, ma che realizzano opere o lavorazioni riconducibili all’edilizia nell’ambito di un appalto.

DURC di congruità e imprese non edili: chiariti gli obblighi dal Ministero del Lavoro

Il quesito è stato sollevato dall’ANIE, la Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche, che ha chiesto di sapere se il sistema di verifica della congruità della manodopera introdotto dal D.M. n. 143/2021 si applichi anche alle imprese non edili, come quelle metalmeccaniche, che eseguono attività accessorie in un cantiere edile, oppure se tale obbligo sia circoscritto alle imprese inquadrate nel settore edilizia e che applicano il relativo contratto collettivo.

La verifica di congruità della manodopera è stata introdotta dall’art. 8, comma 10-bis, del D.L. n. 76/2020, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e di promuovere la correttezza retributiva e contributiva nei cantieri.

Il D.M. 143/2021 ne ha disciplinato gli aspetti applicativi, stabilendo che la verifica riguarda “l’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile”, sia per lavori pubblici che privati, e che essa viene effettuata dalle Casse Edili o Edilcasse territorialmente competenti.

In particolare, l’art. 3, comma 2, del decreto precisa che la congruità si determina sulla base dei dati forniti dall’impresa principale, con riferimento:

  • al valore complessivo dell’opera;
  • al valore dei lavori edili inclusi nella realizzazione;
  • alla committenza e alle eventuali imprese subappaltatrici.

Ne consegue che la verifica si riferisce esclusivamente alle attività effettivamente riconducibili all’edilizia, restando escluse dal calcolo le lavorazioni non edili (ad esempio la semplice fornitura di materiali o apparecchiature).

 

I chiarimenti del Ministero

Il Dicastero, richiamando anche precedenti interpelli e la giurisprudenza della Cassazione, ha precisato che:

  • l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussiste solo per le imprese che operano prevalentemente nel settore edile e applicano il relativo contratto collettivo;
  • viceversa, la verifica della congruità della manodopera è un obbligo funzionale al rilascio del DURC, e si applica anche alle imprese non edili, ma solo in relazione alle opere edili da esse effettivamente eseguite in cantiere.

In sostanza, la funzione di verifica della congruità è autonoma rispetto all’iscrizione alla Cassa Edile: riguarda l’intervento e non la natura dell’impresa.

Ne deriva che:

  • le imprese edili devono iscriversi alla Cassa Edile/Edilcassa e richiedere il DURC di congruità per tutte le opere realizzate nel cantiere;
  • le imprese non edili (metalmeccaniche, impiantistiche, ecc.): devono richiedere il DURC di congruità solo per le lavorazioni edili svolte in cantiere, ma non sono tenute all’iscrizione alla Cassa Edile.

Le Casse Edili, pertanto, sono tenute a rilasciare il DURC di congruità anche alle imprese non iscritte, senza poter subordinare il rilascio a un obbligo di iscrizione, fermo restando il diritto di richiedere un corrispettivo per il servizio.

 

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