DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti

DURC negativo e FVOE: il TAR sulla verifica dei requisiti

Quanto deve fidarsi la stazione appaltante del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico? È sufficiente che il FVOE sia “in regola” per attestare automaticamente il possesso dei requisiti, oppure l’amministrazione può – e in qualche caso deve – considerare anche elementi provenienti da altre procedure?

E come si innesta, in tutto questo, il meccanismo dell’esclusione automatica per irregolarità contributiva previsto dall’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023?

La sentenza del TAR Puglia del 9 dicembre 2025, n. 1585, affronta in modo diretto queste domande e offre una ricostruzione molto utile per chi opera quotidianamente nei procedimenti di gara.

DURC negativo, FVOE ed esclusione automatica: il TAR sulla verifica dei requisiti

Nonostante la complessità del caso in esame, con tre ricorsi, numerosi atti sopravvenuti, proposte di aggiudicazione, verifiche in inversione procedimentale, esclusioni e nuova aggiudicazione, rimane un punto fermo: la regolarità contributiva è un requisito oggettivo, che la stazione appaltante può accertare con qualsiasi mezzo idoneo, indipendentemente da ciò che risulta nel fascicolo digitale.

Ed è proprio questo il fulcro attorno cui i giudici della sezione leccese hanno costruito la parte più significativa della motivazione.

Il caso oggetto della sentenza

Il caso nasce nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio indetta da un’Amministrazione comunale. Dopo la proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante ha attivato la verifica dei requisiti in inversione procedimentale, come consentito dall’art. 107 del Codice.

In questa fase decisiva è emersa la presenza di un DURC negativo emesso qualche mese prima su richiesta di altra amministrazione, riferito alla stessa operatrice economica, con il quale sono state certificate irregolarità contributive gravi e definitivamente accertate, ancora non presenti nel FVOE.

Secondo l’OE, la successiva regolarizzazione tramite un piano di rateizzazione, avrebbe dovuto sanare la posizione.

Una tesi che non ha convinto la stazione appaltante e, successivamente, nemmeno il TAR, in quanto la regolarizzazione tardiva non incide sul procedimento di gara.

La conseguenza è l’applicazione dell’art. 94, comma 6 che comporta l’esclusione automatica e, in virtù della proposta di aggiudicazione già adottata, escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, comma 6.

 

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la rilevanza della pronuncia, occorre soffermarsi sul rapporto tra l’art. 99 (verifica del possesso dei requisiti) e l’art. 94 (cause di esclusione automatica) del Codice Appalti.

Il comma 1 dell’art. 99 dispone infatti che “La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni”.

Il FVOE, costituisce la modalità ordinaria per la verifica delle cause di esclusione. Non è però una fonte esclusiva. Come chiarito dal TAR il fascicolo virtuale dell’operatore economico:

  • serve a semplificare;
  • non limita in alcun modo la capacità della stazione appaltante di acquisire informazioni da altre fonti;
  • non impedisce di fondare l’esclusione su un DURC negativo emesso in un diverso procedimento.

Si conferma così un principio già fissato dall’Adunanza Plenaria, secondo cui i requisiti possono essere accertati con qualunque mezzo idoneo, soprattutto quando si tratta di circostanze oggettive e certificabili, come la regolarità contributiva.

Il ritardo con cui il DURC negativo si riflette nel FVOE non può impedire all’amministrazione di intervenire, perché il rischio sarebbe quello di ammettere operatori non in possesso dei requisiti richiesti dal Codice.

Nella prospettiva del TAR, sarebbe contrario al buon andamento attendere l’aggiornamento informatico quando l’irregolarità è già nota agli enti previdenziali.

A questo si collega l’art. 94, che al comma 6 annovera come causa di esclusione automatica violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, esclusi casi di procedure di regolarizzazione attivate dall’OE, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Nel caso in esame sono presenti tutte le condizioni per l’esclusione automatica, ovvero una violazione contributiva grave, definitivamente accertata e non regolarizzata prima della scadenza del termine per presentare l’offerta.

La rateizzazione attivata dall’operatore economico non può valere come sanatoria retroattiva, perché la norma è chiara: la regolarizzazione deve avvenire prima della scadenza delle offerte.

Sotto questo profilo, la sentenza ribadisce un principio consolidato: la regolarità contributiva è un requisito che deve esistere al momento della presentazione della domanda, non un aspetto che l’impresa può sistemare “in corsa”.

Il TAR, inoltre, richiama l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 94, comma 14 (“clare loqui”), ricordando che l’operatore avrebbe dovuto rappresentare alla stazione appaltante la situazione contributiva ancora in evoluzione.

 

Analisi tecnica

Uno dei contributi più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra digitalizzazione e istruttoria amministrativa.

Il TAR riconosce il valore del FVOE come strumento di semplificazione, ma ne limita l’efficacia in un passaggio decisivo: la piattaforma non “blinda” la valutazione della stazione appaltante. La priorità non è ciò che appare nel fascicolo, ma ciò che realmente risulta dagli enti previdenziali.

L’amministrazione, dunque, non solo può, ma deve prendere in considerazione un DURC negativo ottenuto in un altro contesto, se riferibile allo stesso soggetto e al medesimo periodo. Un sistema di verifica basato esclusivamente sul FVOE rischierebbe di diventare un meccanismo autoreferenziale, incapace di intercettare irregolarità rilevanti per la legalità della gara.

Ciò legittima l’escussione della garanzia provvisoria: una volta formulata la proposta di aggiudicazione, la mancata stipula del contratto per causa imputabile all’operatore –rientra pienamente nella fattispecie prevista dall’art. 106, comma 6.

La garanzia provvisoria non ha funzione “punitiva”, ma preventiva e di tutela. Serve a proteggere la stazione appaltante dalle conseguenze economiche della scoperta tardiva di un requisito mancante. Per questo non è necessario accertare un dolo o una colpa dell’impresa: è sufficiente verificare che il fatto impeditivo (in questo caso, l’irregolarità contributiva pregressa) renda impossibile la stipula.

 

La decisione del TAR

Sulla base di questi presupposti, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione dell’OE, legata a un DURC negativo emesso in altra gara e non ancora risultante nel FVOE.

In proposito, il Collegio ha affermato tre principi chiave:

  • il FVOE non è una “gabbia” per la stazione appaltante, perché l’amministrazione non perde il potere-dovere di accertare la veridicità dei requisiti sulla base di qualsiasi elemento esterno attendibile;
  • la regolarità contributiva è un dato non negoziabile, in cui non rileva la valutazione discrezionale, ma la constatazione di una condizione oggettiva. Un OE in posizione irregolare non può essere ammesso né mantenuto in gara, indipendentemente dal canale attraverso cui l’irregolarità emerge;
  • il DURC negativo prevale anche se non ancora allineato nel FVOE.

 

Conclusioni

Il TAR ha quindi respinto il ricorso, non solo confermando la piena legittimità della scelta amministrativa, ma restituendo una lettura sistematica del nuovo Codice in cui la digitalizzazione, seppure essenziale, non può sostituire la verifica sostanziale dei requisiti.

La verifica tramite FVOE può essere integrata con elementi esterni attendibili, come un DURC negativo, da considerare anche se il fascicolo virtuale non è aggiornato.

Infine, si ribadisce che la regolarità contributiva è un requisito oggettivo per partecipazione alle procedure di gara, non sanabile ex post o tramite soccorso istruttorio, per cui va monitorata con attenzione onde evitare l’esclusione automatica e, nel caso di aggiudicazione, anche l’escussione della garanzia.

 

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