In questi termini si è espresso il Tar Liguria, con l a sentenza n. 688/2019 . La vicenda Risulta di particolare importanza la posizione espressa dal giudice ligure in relazione alla competenza in tema di verifica della potenziale anomalia dell’ offerta.
Le linee guida Anac n. 3, come noto, attribuiscono questa competenza al Rup con il supporto solo eventuale (nel senso che sarà il Rup a decidere il coinvolgimento o meno dell’ organo collegiale nel procedimento) della commissione di gara. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha proceduto secondo le indicazioni appena prospettate. In questo modo, però, secondo il ricorrente sono state violate le disposizioni della legge speciale di gara che, in più punti, richiamavano l’ esigenza di una procedura svolta in concerto tra Rup e commissione di gara, perciò l’ organo collegiale non poteva essere estromesso dalla verifica di congruità dell’ offerta. Il giudice condivide la ricostruzione prospettata dalla parte ricorrente.
La sentenza Secondo il giudice, il tenore della legge di gara risulta chiaro «nell’ imporre che la valutazione di anomalia dell’ offerta sia svolta obbligatoriamente dal Rup con il supporto della commissione». Dirimente in questo senso diverse prescrizioni contenute nella lex specialis. Il richiamo, per esempio, alla seduta riservata in cui avrebbero dovuto essere valutate le giustificazioni. Lo stesso richiamo a una seduta riservata, secondo quanto si legge in sentenza, renderebbe palese l’ esigenza della «presenza contemporanea del Rup e della commissione, non avendo altrimenti senso esprimersi in termini di seduta relativamente a un organo monocratico».
Depone, inoltre, nel senso invocato dal ricorrente anche la previsione che l’ esclusione sia prerogativa propria del Rup, con il che al contrario, deve ritenersi la competenza concorrente all’ esame delle giustificazioni della commissione e del Rup. Il necessario conivolgimento della commissione di gara, si legge ancora nel decisum, emergerebbe in maniera chiara dall’ articolo 77, comma 1, del codice dei contratti secondo cui «nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’ oggetto del contratto».
Nel momento in cui questa norma impone che sia la «commissione a valutare l’ offerta induce a ritenere» che la stessa valutazione di anomalia costituisca una «competenza della commissione posto che anche la valutazione di anomalia si sostanzia in una valutazione dell’ offerta e che nessuno meglio della commissione, che conosce l’ offerta per averla valutata, può operare la verifica di anomalia della stessa». In definitiva, il codice dei contratti non individuerebbe uno specifico soggetto competente a condurre il procedimento di verifica della congruità dell’ offerta riferendosi in modo generico alla stazione appaltante tenuta a operare attraverso i propri organi. Non si può dubitare, rileva il giudice che, sia il Rup sia la commissione siano, nella normalità dei casi, organi della stazione appaltante, ne consegue, quindi, «che la disciplina di fonte primaria non opera una scelta a favore di un organo o di un altro».
La scelta deve, pertanto, essere rimessa alla stazione appaltante, «la sola che conoscendo le peculiarità della singola competizione, in termini di valore economico, complessità fattuale, esigenze di rapidità eccetera, può consapevolmente decidere a quale organo fare svolgere la verifica di anomalia». La legge di gara ha previsto la conduzione della procedura di concerto tra Rup e commissione di gara e a questa disposizione occorreva adeguarsi non apparendo questa previsione neppure «illogica o irrazionale ed anzi giustificata dalla complessità e dal valore della competizione». In ultima analisi, quindi, a prescindere dalle indicazioni fornite dalle linee guida Anac n. 3, il codice dei contratti «contiene degli indizi tali da fare ritenere che la scelta in ordine alla competenza sulla verifica di anomalia dell’ offerta sia rimessa alla stessa stazione appaltante in sede di redazione della lex specialis di gara».
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