Cambiano alcune cose per denuncia dei lavori, presentazione dei progetti e disciplina degli interventi strutturali. Vediamo cosa cambia.Il Decreto legge Sblocca Cantieri (DL 18/04/2019, n. 32), in vigore dal 19/04/2019, ha apportato delle novità anche per l’attività edilizia nelle zone sismiche, in particolare le novità riguardano gli articoli:
– 93, Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche;
– 94-bis, Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
Il comma 3 dell’art. 93 riporta come nel vecchio testo che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della Regione e che deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e contenente tutti gli elaborati previsti dalle Norme tecniche, non specificando più l’inclusione del fascicolo dei calcoli delle strutture portanti e dei disegni dei particolari esecutivi delle strutture, come indicato dal vecchio testo.
Il comma 4 invece subisce una più marcata modifica: i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; non viene più allegata la relazione sulla fondazione, nella quale venivano illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. Non essendo più richiesta tale relazione, anche il comma 5 varia e prescrive che per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del TUE.
Con lo Sblocca Cantieri è stato inserito un nuovo articolo, l’art. 94-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui a capi I (Disposizioni di carattere generale), II (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), e IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) della parte seconda (Normativa Tecnica Per L’edilizia) del TUE, e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 (Tipo di strutture e norme tecniche) e 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità), il nuovo articolo classifica i vari interventi in:
1) Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
1) Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera n. 2) degli interventi rilevanti;
Gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Al comma 2 viene stabilito il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per l’adozione delle linee guida, inoltre, nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti e adottare specifiche elencazioni per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, riconducibili agli di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).
Rimanendo sempre l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi «rilevanti», di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, mentre non è necessaria per lavori relativi a interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» (comma 4).
Per questi ultimi le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione (comma 5). Per tutti gli interventi si fa comunque riferimento alle procedure di cui agli articoli 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e 67 (Collaudo statico), comma 1, del TUE.
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