Si conferma ancora una volta la tesi per cui è legittimo il ribasso proposto dall’operatore, nell’ambito di un affidamento di servizi tecnici pari al 100% delle spese e oneri accessori, non intaccando il compenso del professionista, in ossequio ai principi della legge n. 49/2023 e del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Prova ne è la recente sentenza del TAR Lazio del 14 novembre 2024, n. 20274 con la quale è stato accolto il ricorso di un RTI contro il provvedimento di aggiudicazione di un affidamento soprasoglia di servizi di architettura e ingegneria.
Il bando prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale andava indicato a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori, (comprensivo del relativo importo destinato alle sole indagini e prove, esclusa manodopera ed oneri della sicurezza relativi alle sole indagini e prove, non assoggettati a ribasso), al netto dell’iva e degli oneri previdenziali.
Il ricorrente ha chiesto alcuni chiarimenti sul ribasso applicabile, a cui la SA ha risposto facendo riferimento alla delibera ANAC del 28 febbraio 2024, n. 101, specificando che l’operatore economico ha comunque facoltà di proporre un ribasso sulle sole spese e sugli eventuali saggi, verifiche e attività propedeutiche alla progettazione o non proporre alcun ribasso. Da qui ne è derivata la proposta di ribasso del 100% sulla base dei criteri indicati dalla SA, che però ha ugualmente ritenuto l’offerta non conforme.
Spiega il TAR che, in base alla nuova disciplina dell’anomalia di cui all’art. 110 del d.Lgs. n. 36/2023, nei contratti sopra soglia le stazioni appaltanti valutano “la congruità dell’offerta sulla base di elementi specifici”, e che questi debbono essere individuati nel bando di gara. Tuttavia, è da rilevare che, nel caso in esame, l’elemento specifico, sulla base del quale è stata effettuata la verifica dell’anomalia, ovvero il compenso del professionista, è previsto dalla legge.
Infatti, la stazione appaltante ha ritenuto che il ribasso effettuato dalla ricorrente ledesse la normativa sull’equo compenso prevista dalla l. n. 49/2023 secondo cui:
La giurisprudenza amministrativa si è interrogata sui rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla l. n. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
In particolare, la sentenza n. 483/2024 del TAR Calabria, ha ricostruito approfonditamente i contrapposti orientamenti, rimarcando come l’individuazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sia la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali.
In particolare il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta quale sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del ‘compenso’ sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie ‘minime’ stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, costituisce un presidio idoneo a scongiurare i rischi di ribasso eccessivo.
E infatti un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del “compenso professionale”, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto, potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione”.
Il ricorso è stato accolto: secondo il TAR l’offerta della ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale, che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”, non ravvisandosi alcun vincolo normativo che possa impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso.
Infatti, l’offerta in questione si è attenuta alle indicazioni della stazione appaltante sulle somme ribassabili, avendo operato il ribasso sulle c.d. voci accessorie e non sul compenso, mentre, la Stazione appaltante non ha dimostrato che questo ribasso intaccasse l’equo compenso.
Powered by WPeMatico
Lascia un commento