A distanza di 3 quasi mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 49/2023 (Legge sull’equo compenso) e dopo una serie di articoli in cui su queste pagine abbiamo segnalato una possibile incongruenza con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti o Codice Appalti 2023), finalmente l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è resa conto della problematica e chiesto al legislatore di intervenire.
Vediamo di comprendere il problema e proporre una possibile soluzione nelle more che il due Ministeri competenti (Infrastrutture e Giustizia) intervengano ufficialmente.
Relativamente ai servizi di architettura e ingegneria, la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” definisce “equo” il compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Tale legge si applica (art. 2, commi 1 e 2):
Viene previsto che:
Primo punto fermo: i professionisti, nei rapporti con la pubblica amministrazione, non possono rischiedere compensi inferiori a quanto previsto dal Decreto Parametri. Pena sanzione disciplinare da parte del proprio ordine professionale.
L’art. 41, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:
Il citato allegato I.13 prevede che i corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, siano determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (il Decreto Parametri).
Per i servizi di architettura e di ingegneria il Codice prevede l’utilizzo dei seguenti criteri di aggiudicazione:
Secondo punto fermo: diversamente dal precedente D.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice dei contratti vincola la stazione appaltante all’utilizzo del Decreto Parametri per il calcolo dell’importo da porre a base di gara per i servizi di architettura e di ingegneria.
Terzo punto fermo: la stazione appaltante può valorizzare il ribasso calcolato dall’importo a base di gara, come criterio di aggiudicazione.
A questo punto la problematica è evidente e può essere così sintetizzata:
Quindi cosa fare? La soluzione potrebbe averla data il Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento Rino La Mendola che in una nostra recente intervista aveva ammesso:
“la soluzione tampone potrebbe essere quella di limitare il ribasso solo alla quota relativa al rimborso spese forfettario previsto dal cosiddetto decreto parametri, a condizione che non vengano intaccati i corrispettivi principali e che siano garantiti i principi dell’equo compenso. Applicando tale principio, le stazioni appaltanti dovrebbero chiedere ai concorrenti di dimostrare la congruità dell’offerta in relazione alla distinta delle spese da affrontare per rendere il servizio oggetto dell’affidamento. Ma questa è solo un’idea per arginare gli effetti della sovrapposizione delle due leggi, che deve essere comunque risolta con un nuovo provvedimento legislativo o almeno con un parere rilasciato da organismi autorevoli, come ad esempio il consiglio superiore dei lavori pubblici”.
Soluzione in linea con una di quelle proposte dall’ANAC per cui alla luce del quadro normativo sarebbe possibile mettere a ribasso solo le spese generali (che rappresentano una quota delle tariffe professionali), ferme rimanendo le tariffe professionali. Aggiungiamo noi che su queste dovrebbe poi essere effettuato il calcolo della soglia di anomalia. Ma potrebbe essere questa la strada corretta da seguire, nelle more che il legislatore dia indicazioni più precise.
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