Errore nel controllo dell’anomalia: il contratto stipulato va annullato?Diversi costi previsti nel bando di gara, offerte al vaglio del controllo anomalia e contratti da annullare: c’è questo e molto altro nella sentenza del TAR Lazio n.1737/2021.
Sul tavolo dei giudici del TAR Lazio, gli esiti di un bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare proposto da due amministrazione comunali. A proporre ricorso, una cooperativa arrivata seconda nella gara che ha chiesto di annullarne gli esiti e revocare il contratto al vincitore per alcune incongruenze relative all’offerta fatta e nella verifica di anomalia.
Per la cooperativa che ha fatto ricorso, la società vincitrice avrebbe formulato la propria offerta economica “mescolando” due offerte relative al trasporto, in contrasto con quanto previsto dalla stazione appaltante che separava un costo basato sul chilometraggio e un costo in ragione delle ore fatte. Nel ricorso viene specificato che la società vincitrice, ma solo in sede di verifica di anomalia, ha proposto una offerta economica che implicherebbe un monte ore inferiore a quello previsto dalla “lex specialis”.
Nel bando di gara era previsto un capitolato distinto in tre macro-aree:
Tutto viene descritto in maniera precisa. La società vincitrice ha lasciato “intere” le offerte relative alle prime voci, ribassando quella su costi e utile, mentre la cooperativa che ha fatto ricorso ha previsto un ribasso complessivo del 3 per cento. E dall’analisi della documentazione, spiega il TAR “appare evidente che la cooperativa abbia proposto in maniera corretta l’offerta”, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) “imputando i costi (del personale) di trasporto alla remunerazione complessiva dell’appalto (ovvero al rimborso del costo chilometrico e, per l’eventuale differenza, a valere sulle spese generali, riducendo gli “utili attesi”)”. Mentre la società che ha fatto ricorso ha imputato il valore orario delle prestazioni degli autisti al monte ore complessivo.
La “lex specialis” della gara include le attività di trasporto tra le prestazioni oggetto del servizio, ma non quantifica in termini orari le relative prestazioni, imputandone il rimborso solo ad un parametro di percorrenza. “Tuttavia – dicono i giudici – mentre tale previsione può giustificare la imputazione dei costi della retribuzione degli autisti alla voce rimborso di trasporto oppure alla voce “costi di gestione ed utile”, essa non può in alcun modo consentire l’imputazione della spesa al monte ore delle prestazioni assistenziali”. Per queste ultime, infatti, sono previste figure professionali specifiche, “mentre gli autisti titolari non sono titolari di specializzazioni per erogare attività di coordinamento, assistenziali in senso tecnico o socio-educative”. Ecco perché, dice il TAR, “erroneamente è stata ritenuta giustificabile l’offerta della società vincitrice che ha imputato i costi di manodopera degli autisti al monte ore assistenziale vero e proprio, così riducendone il massimale pur tenendo ferma la relativa indicazione monetaria”.
Il ricorso della cooperativa, dunque, secondo i giudici è legittimo. Ma non può essere annullata la gara ed assegnata alla seconda classificata. Infatti, spiegano i giudici, “il monte orario era indicato in termini presuntivi: quindi era nella facoltà delle concorrenti mantenere fermo l’importo monetario della manodopera, aumentando le ore di assistenza, oppure, all’inverso, diminuendolo oppure elaborando una combinazione diversa dei due elementi”. Questo equilibrio tra i costi, “diviene oggetto di una specifica valutazione che deve essere condotta dalla stazione appaltante in termini di maggiore o minore sostenibilità e convenienza (e dunque nei limiti propri del giudizio di anomalia), fermo restando che non possono essere giustificate previsioni volti a ricondurre i costi del personale del trasporto al monte orario delle prestazioni assistenziali come già previste: pertanto, considerando i giustificativi già prodotti dalla controinteressata, il nuovo giudizio di anomalia dovrà indagare la sostenibilità dell’offerta in dipendenza della possibilità di ritenere assorbiti i costi del personale di trasporto nell’utile di impresa o nelle spese generali”.
Il TAR Lazio, dunque, ha annullato i provvedimenti relativi all’anomalia dell’offerta della società in un primo momento vincitrice. La stazione appaltante deve adesso riesaminare le offerte e pronunciarsi di nuovo. Il contratto va annullato. Ma, dicono i giudici, “attesa la particolare importanza sociale degli interessi tutelati dal procedimento di gara, avente ad oggetto prestazioni di servizio di assistenza a favore di persone svantaggiate in un territorio particolarmente ampio, è opportuno disporre che tale inefficacia abbia decorrenza dal termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, intendendosi risolto da tale momento, ma con salvezza delle prestazioni rese nel frattempo”. Annullamento del contratto previsto dalla normativa e che può essere deciso dal giudici che valuta caso per caso. Il ricorso, come detto, è stato dunque accolto.
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