La stazione appaltante può correggere errori significativi nella documentazione di gara senza prorogare i termini? Qual è il confine tra modifica “formale” e modifica “sostanziale”? E in che modo l’art. 92 del nuovo Codice dei contratti pubblici incide sulla validità della procedura?
A parlarne, facendo riferimento all’art. 92 del d.Lgs. n. 36/2023 è ANAC con la delibera del 28 maggio 2025, n. 221, in relazione a un parere di precontenzioso su un caso emblematico in tema di modifiche ai documenti di gara e obbligo di riapertura dei termini.
Il caso riguarda la procedura di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto, in cui un operatore economico aveva rilevato alcune discrepanze nei valori indicati per una categoria di lavorazioni.
Dopo chiarimenti non risolutivi, la stazione appaltante aveva pubblicato una tabella rettificata pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza però procedere alla proroga del termine né alla ripubblicazione della gara.
Sebbene la stazione appaltante abbia difeso il proprio operato qualificando l’errore come meramente materiale, tale da non incidere sul quadro economico complessivo, né sull’oggetto della concessione, né sui criteri di aggiudicazione, ANAC ha precisato che l’errore riguardava elementi essenziali ai fini della partecipazione, quali importi e classifiche delle categorie SOA, e in quanto tale costituiva una modifica sostanziale alla lex specialis, oltre che una clausola immediatamente escludente.
A rilevare nel caso in esame è l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato “Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte” che, al comma 2, lett. b), impone alla stazione appaltante, in presenza di modifiche significative, la riapertura dei termini di gara e, se necessario, la ripubblicazione degli atti.
Nel caso in cui la stazione appaltante apporti modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sui requisiti di partecipazione o da modificare l’esito della procedura, è tenuta a riaprire i termini previsti dalla lex specialis, anche attraverso una nuova pubblicazione.
La delibera fa espresso riferimento ai precedenti consolidati:
Non solo: come specificato dal Consiglio di Stato, in presenza di modifiche “in grado di ampliare la platea dei partecipanti”, si riconosce il diritto alla impugnazione anche a chi non ha partecipato alla gara.
Tenendo quindi conto del fatto che la SA aveva lasciato un margine troppo ristretto per la formulazione di un’offerta corretta e consapevole, ANAC ha ritenuto legittima la richiesta di precontenzioso da parte dell’OE istante, pur in assenza di partecipazione formale alla gar, poiché le contraddizioni nella documentazione avrebbero potuto precludere la partecipazione in condizioni di parità.
Non solo: data la mancata riaperura dei termini di gara, il Consiglio dell’Autorità ha affermato che:
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