In caso di grave violazione contributiva a carico del concorrente, la sua esclusione automatica dalla procedura di gara è legittima e non presenta profili di incostituzionalità.
A ribadirlo è la sentenza del 25 marzo 2025, n. 2464 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto inamissibile l’appello dell’originaria aggiudicataria di una procedura di gara, contro il provvedimento di esclusione a suo carico per irregolarità nei versamenti INAIL e quindi per perdita del requisito previsto dall’art. 80, comma 4, del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
L’impresa aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, contestando:
Il TAR aveva respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui:
Infatti, come ribadito dal TAR, “Una violazione può dirsi definitivamente accertata solo quando, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, siano trascorsi i tempi per contestare l’infrazione o siano stati respinti i mezzi di gravame contro la stessa.”
Il pagamento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non può avere effetto sanante, in quanto “La regolarizzazione o l’impegno alla regolarizzazione ha effetto solo se anteriore al termine per la presentazione delle offerte, circostanza non ricorrente nel caso di specie.”
In secondo grado, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che esso introducesse nuove questioni non prospettate in primo grado, tra cui l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, e un’interpretazione della norma in contrasto con la qualificazione dell’esclusione come automatica, su cui non era stato proposto appello.
L’impresa appellante, infatti, aveva tentato di assimilare la violazione contributiva a quella tributaria, sostenendo la necessità di una valutazione proporzionale. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che le due ipotesi di esclusione previste dal comma 4 dell’art. 80 sono differenti, distinguendo tra:
A differenza della soglia fissa prevista per i debiti tributari, la gravità della violazione contributiva è determinata dall’ente previdenziale, attraverso un meccanismo che prevede anche ipotesi di rateizzazione, sospensione dei pagamenti e compensazione con crediti.
Non solo: in caso di violazioni contributive entra in gioco anche la tutela della posizione del lavoratore: “La vulnerabilità del lavoratore giustifica l’adozione di strumenti incentivanti l’adempimento spontaneo dell’obbligo contributivo, anche attraverso sanzioni automatiche.”
In questo contesto, l’automatismo dell’esclusione appare giustificato e proporzionato, poiché risponde all’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi previdenziali e di evitare che operatori economici non in regola con i contributi possano beneficiare di contratti pubblici.
L’ordinamento prevede, inoltre, strumenti di regolarizzazione (ad esempio, il termine di 15 giorni concesso alle imprese per sanare le irregolarità), che consentono agli operatori di evitare le conseguenze negative della violazione prima della partecipazione alla gara. Tuttavia, una volta emesso un DURC negativo e superata la soglia di gravità, l’effetto espulsivo scatta automaticamente.
In conclusione, la violazione contributiva grave, se accertata definitivamente, comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza che residui margine per una valutazione discrezionale da parte della SA, che è vincolata alle certificazioni degli enti previdenziali.
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