Esclusione concorrente ed escussione garanzia: la sentenza dell’Adunanza Plenaria.
La “garanzia provvisoria” ex comma 6 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che “copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario”, delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione e il contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.
Si tratta del principio di diritto pronunciato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 7/2022, a seguito della remissione da parte del Consiglio di Stato, sez. Quarta, di una questione relativa all’escussione della garanzia operata da una Stazione Appaltante nei confronti di un operatore, aggiudicatario di un appalto, escluso successivamente per carenza dei requisiti di partecipazione.
Dopo essere risultato aggiudicatario dell’appalto, l’operatore è infatti stato escluso dalla gara, a seguito dei controlli dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che hanno evidenziato un rinvio a giudizio, oltre che condotte penalmente rilevanti, di alcuni componenti del CDA della società. In particolare, la Stazione Appaltante, oltre a non approvare la “proposta di aggiudicazione” formulata dalla commissione, ha disposto l’escussione della “garanzia provvisoria” pari a quasi un milione di euro.
La Società ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara e l’intervenuta aggiudicazione. Il TAR ha rigettato il ricorso, così come il Consiglio di Stato che, con sentenza non definitiva ha disposto il rinvio all’Adunanza Plenaria con riferimento all’escussione della garanzia provvisoria.
La questione posta all’esame dell’Adunanza Plenaria attiene proprio all’ambito di operatività della “garanzia provvisoria”, che correda l’offerta dei partecipanti alla procedura di gara: essa copre soltanto i “fatti” che si verificano nel periodo compreso tra l’aggiudicazione e il contratto, oppure si estende anche a quelli che si verificano nel periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione?
Il Supremo Consesso ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che la disciplina contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici distingue tra:
La “proposta di aggiudicazione” si inserisce nella fase procedimentale (art. 32, comma 5). Il Codice ha previsto che la fase procedimentale e la fase esecutiva siano corredate da un sistema di “garanzie provvisorie” e “garanzie definitive”.
Ritornando all’art. 93, sul piano dell’interpretazione letterale:
Il significato letterale della norma è stato confermato per altro dal contenuto degli atti della procedura di gara. Il disciplinare disponeva, infatti, che «l’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria».
Come spiega l’Adunanza, è chiara la distinzione tra la fase procedimentale relativa alla “proposta di aggiudicazione” e la fase provvedimentale relativa all’“aggiudicazione”.
Con riguardo alla “proposta di aggiudicazione” formulata dalla commissione di gara, il destinatario della proposta è ancora un concorrente, anche se solo uno e ben individuato. In questa fase si inseriscono i seguenti adempimenti:
Nella prospettiva della tutela, la “proposta di aggiudicazione”, essendo atto endoprocedimentale, non è suscettibile di autonoma impugnazione.
Con riguardo all’aggiudicazione, il Codice disciplina il rapporto tra essa e il contratto. L’art. 32, comma 6, stabilisce che «l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta», in quanto occorre la stipula del contratto e l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per sessanta giorni. Nella prospettiva della tutela, l’aggiudicazione è il provvedimento finale di conclusione del procedimento di scelta del contraente che, in quanto tale, ha rilevanza esterna e può essere oggetto sia di impugnazione in sede giurisdizionale sia di autotutela amministrativa.
La diversità della disciplina e delle situazioni regolate relativa alle due fasi impedisce quindi di estendere alla fase procedimentale le “garanzie provvisorie” della fase provvedimentale per queste ragioni:
Alla luce di queste considerazioni, l’escussione della garanzia non può essere attuata dalla Stazione Appaltante nella fase compresa tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione.
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