L’inesatto o erroneo utilizzo delle piattaforme utilizzate per partecipare alle procedure di gara gestite in forma informatica è a rischio del partecipante.
Lo ha chiarito la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con la sentenza n.1609/2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l’annullamento della procedura di esclusione ad una gara indetta tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A. – mercato elettronico della pubblica amministrazione).
La Stazione Appaltante ha motivato il provvedimento di esclusione adottato, in quanto ha palesato di essersi trovata nell’impossibilità di visionare il documento contenente l’offerta tecnica della partecipante attuale ricorrente, risultato “corrotto” e “viziato” e quindi non verificabile. La ricorrente, come riferito alla Stazione Appaltante, aveva provato ad inserire nel sistema M.E.P.A. il file contenente l’offerta tecnica, non riuscendoci. Il mancato inserimento era, però, da attribuirsi alla modalità di utilizzo dello strumento informatico-telematico in quanto la partecipante aveva provato ad inserire un file .doc (word) anziché un file .pdf, in violazione del manuale applicativo del M.E.P.A., che richiede a tutti coloro che intendano utilizzare validamente la detta piattaforma di essere dotati del (comunissimo) applicativo che crea il formato pdf, che consente l’accesso degli atti al M.E.P.A.
In particolare, non avendo munito l’offerta tecnica di formato .pdf e quindi non riuscendo a caricarla nell’apposita finestra prevista nella piattaforma M.E.P.A., la società ricorrente ha pensato d’inserirla nell’altra finestra, ove è invece previsto il caricamento dell’offerta economica. In tal modo, con forzatura del sistema, riuscendo ad inserire i due files, cioè il file .pdf dell’offerta economica unitamente al file .doc dell’offerta tecnica.
I giudici di prime cure hanno chiarito che per la partecipazione alle procedure di gara gestite in forma informatica è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell’utilizzazione delle forme digitali, le cui regole ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti; per cui l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante
Il TAR ha anche rilevato che la piattaforma in questione (il M.E.P.A), creata e disciplinata dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata posta a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni al fine di rendere veloci e sicure le procedure di gara, coinvolgendo una pluralità di operatori economici, che interloquiscono con il sistema, attenendosi però scrupolosamente alle regole ivi previste, onde poter proporre i propri prodotti e servizi. Un tale procedimento elettronico non può essere indi aggravato da adempimenti e oneri, volti a decodificare un documento, che venga prodotto da un partecipante, per propria responsabilità, in modo non conforme alla proficua fruizione da parte del sistema informatico. Ciò pregiudicando la stessa ratio di un simile sistema celere informatico-telematico di individuazione dei migliori offerenti e impedendo quindi, a causa dell’inosservanza di quanto richiesto dalle regole tecniche e procedurali rilevanti nel caso di specie, all’amministrazione di acquisire il bene o servizio ricercato.
Diversamente opinando, le questioni che potrebbero in astratto porsi, ogniqualvolta si diverga dall’attenersi con diligenza a quanto prescritto dai manuali applicativi dei sistemi informatico-telematici, potrebbero essere così varie e molteplici, tali da frustrare le potenzialità, che invece questi sistemi offrono alle pubbliche amministrazioni e che consentono di evitare di ricorrere alle ormai obsolete e farraginose procedure cartacee.
In definitiva va affermato il principio per il quale – prima di porsi qualsiasi questione in ordine alla corretta trasmissione e al corretto funzionamento di un sistema informatico-telematico – intanto quel dato sistema deve essere stato correttamente utilizzato, secondo le modalità rese adeguatamente note e disponibili, da chi ne deduca un erroneo funzionamento o invochi supplementari accertamenti. Tali ulteriori indagini, infatti, da un lato, finiscono per impedire la celerità di funzionamento dello strumento e, dall’altro, costituiscono una verifica superflua, visto che i disguidi trovano spiegazione nei comportamenti degli stessi soggetti che se ne lamentano.
In ultima analisi, nella fattispecie concreta di procedura di gara M.E.P.A., sono state violate ben quattro regole basilari compendiate esattamente nelle seguenti:
A) è stato utilizzato un formato aperto modificabile (file word) e non il previsto formato chiuso inalterabile (file pdf) per la formulazione dell’offerta tecnica, in violazione di quanto prescritto dalle regole di gara;
B) è stato utilizzata in modo erroneo la piattaforma M.E.P.A., caricando due files (di cui in formato word non ammesso)in una stessa casella-finestra di caricamento e non nelle due distinte, apposite caselle, come invece è stato previsto, il che equivale ad aver utilizzato una stessa busta cartacea;
C) di conseguenza, è stata prodotta l’offerta tecnica (file word) abbinata all’offerta economica, cioè in una stessa casella-finestra di caricamento telematico della piattaforma M.E.P.A., in violazione della consolidata regula juris che prevede la distinzione e separazione della presentazione di dette due tipologie di offerta (difatti le due offerte erano potenzialmente leggibili l’una dopo l’altra);
D) l’offerta tecnica prodotta in formato word non è risultata possedere una sottoscrizione verificabile con l’apposito sistema di controllo della firma digitale; quindi è mancato infine anche l’accertamento della paternità dell’offerta.
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