È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239, il Decreto del Ministero delle Finanze del 28 settembre 2022, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del d. Lgs. n. 560/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), con il quale sono stati individuati i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
Il decreto specifica che si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
Nel provvedimento, all’art. 3, vengono stabilite le soglie di gravità delle violazioni. In particolare, si considera grave la violazione quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35mila euro.
La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Le violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, o qualora siano stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia la certificazione relativa ai tributi e che la SA può utilizzare per valutare l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.
Il MEF specifica che, nelle more dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 81, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici e in ogni caso dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, vanno applicate le indicazioni operative contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti.
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