Espropriazione per pubblica utilità e indennità

Espropriazione per pubblica utilità e indennità: il Consiglio di Stato sul deposito della relativa somma. Nel caso di espropriazione per pubblica utilità, come e quando deve essere depositata dal Comune presso il Ministero dell’Economia e Finanze la somma dovuta a titolo di indennità di esproprio? Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7355 del 24 novembre 2020 con la quale, su richiesta di un’amministrazione comunale, si è pronunciato sulla questione dell’indennità di esproprio e del deposito della relativa somma. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che permane l’obbligo, da parte del Comune, di depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (servizio gestione depositi) la somma dovuta a titolo di indennità di esproprio. Ma, attenzione, il Comune non può essere condannato al pagamento perché, una volta determinata definitivamente l’indennità di esproprio, “potrebbero residuare diritti di terzi su di essa”. Per questo, dice il giudice, “si configura un obbligo di facere, consistente nel deposito, dovendosi evitare che l’Amministrazione, dopo il pagamento, sia esposta a ripetizioni di indebito, così richiedendo che il pagamento non sia effettuato sino a che ci siano contestazioni”.

Pagamento e procedura di svincolo

Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento finale della procedura di pagamento è attribuito all’autorità amministrativa “quando non siano insorte questioni nel corso della procedura di svincolo e, quindi, sostanzialmente non emergano opposizioni di terzi che vantino diritti sul bene espropriato”. Allo stesso modo, in tale ipotesi, “la procedura di svincolo entra nel processo di ottemperanza al giudicato, con possibile ricorso al commissario ad acta anche per disporre l’ordine di pagamento. Qualora, invece, tali questioni inerenti opposizioni di terzi emergano, il giudizio di ottemperanza del giudice amministrativo si arresta, venendo in rilievo l’applicazione dell’articolo del testo unico espropriazioni e la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia non inerente l’esercizio del potere amministrativo ma “questioni patrimoniali” ad esso connesse, sostanziate dalla pretesa del riconoscimento e del pagamento dell’indennità all’espropriato o a soggetto terzo; pretese azionabili con azioni di accertamento e eventuale condanna davanti al giudice ordinario”.

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