Con il provvedimento n. 34958/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
E-fatture con e senza imposta di bollo
Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate predispone due elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:
- delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
- delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI senza imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Questi elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Le Entrate chiariscono che, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento:
- qualora si ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, si può procedere all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B;
- si può integrare l’Elenco B con i riferimenti delle fatture elettroniche per le quali risulta dovuta l’imposta, anche se non individuate dall’Agenzia.
Attenzione:
- per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento;
- in assenza di variazioni, si intendono confermati i dati riportati dal Fisco.
E-fattura: integrazione imposta di bollo
Nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, in base ai dati delle fatture elettroniche indicati nei due elenchi, viene calcolato ed evidenziato l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro:
- il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento;
- il 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
L’importo può essere versato:
- tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, che consente di versare anche le sanzioni e gli interessi da ravvedimento, pagando oltre la scadenza;
- in modalità telematica con il modello F24.
Imposta in ritardo, omessa, insufficiente
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte del cedente o prestatore, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione:
- al domicilio digitale del contribuente registrato nell’elenco Ini-PEC;
- tramite l’intermediario delegato.
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