FVOE: cosa cambia con il Correttivo Codice Appalti?

FVOE: cosa cambia con il Correttivo Codice Appalti?

Tra le tante modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice Appalti”) al d.Lgs. n. 36/2023, rientrano anche alcune novità sulla disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

FVOE: le indicazioni ANAC sulle novità del Correttivo

Le integrazioni riguardano l’art. 35 e l’art. 99, sui quali ANAC, con il Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025, ha fornito alcune importanti precisazioni per chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso, in relazione:

  • al comma 5-bis dell’articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE;
  • al comma 3-bis dell’articolo 99, in tema di malfunzionamento del FVOE.

Non solo: per facilitare l’operatività dei soggetti procedenti, al Comunicato è stata allegata una tabella contenente:

  • l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona;
  • l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione;
  • l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.

 

Consenso al trattamento dei dati: come e quando

L’art. 35, comma 5-bis, stabilisce che l’operatore economico trasmette il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE in sede di presentazione dell’offerta. Ciò consente alle stazioni appaltanti di accedere al fascicolo senza dover raccogliere ulteriori autorizzazioni, superando la previsione della delibera ANAC n. 262/2023 che richiedeva un consenso specifico preventivo.

In pratica, la scheda S2, trasmessa dal RUP ad ANAC, vale come attestazione del fatto che gli operatori partecipanti abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE. Resta in capo al soggetto che trasmette la scheda la responsabilità civile e penale in caso di trattamento non autorizzato.

 

Malfunzionamento del FVOE: le nuove regole operative

Con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 99, il legislatore ha previsto una procedura semplificata in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle banche dati interconnesse. Trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in assenza dei dati richiesti tramite FVOE, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l’aggiudicazione, previa acquisizione di un’autodichiarazione dell’operatore economico che attesti il possesso dei requisiti.

La disposizione:

  • consente di non bloccare la procedura in caso di disservizi tecnici;
  • obbliga comunque alla verifica successiva dei requisiti entro un termine congruo;
  • prevede la revoca del contratto nel caso in cui il controllo successivo evidenzi l’assenza dei requisiti dichiarati.

E se il dato non è disponibile sul FVOE?

Il comunicato distingue inoltre tra:

  • malfunzionamenti tecnici temporanei (gestiti con autodichiarazione e verifica successiva);
  • dati non acquisibili tramite FVOE perché non messi a disposizione dall’Ente certificatore. In questo caso, l’art. 99 non si applica, ma ANAC suggerisce una interpretazione estensiva del comma 3-bis: anche qui, decorso inutilmente il termine dei 30 giorni, è possibile l’aggiudicazione previa autodichiarazione.

Infine, ANAC invita le stazioni appaltanti ad attivarsi tempestivamente presso gli enti certificatori quando sappiano che il dato richiesto non è disponibile via FVOE.

 

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