Tra le tante modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice Appalti”) al d.Lgs. n. 36/2023, rientrano anche alcune novità sulla disciplina del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
Le integrazioni riguardano l’art. 35 e l’art. 99, sui quali ANAC, con il Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025, ha fornito alcune importanti precisazioni per chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso, in relazione:
Non solo: per facilitare l’operatività dei soggetti procedenti, al Comunicato è stata allegata una tabella contenente:
L’art. 35, comma 5-bis, stabilisce che l’operatore economico trasmette il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE in sede di presentazione dell’offerta. Ciò consente alle stazioni appaltanti di accedere al fascicolo senza dover raccogliere ulteriori autorizzazioni, superando la previsione della delibera ANAC n. 262/2023 che richiedeva un consenso specifico preventivo.
In pratica, la scheda S2, trasmessa dal RUP ad ANAC, vale come attestazione del fatto che gli operatori partecipanti abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE. Resta in capo al soggetto che trasmette la scheda la responsabilità civile e penale in caso di trattamento non autorizzato.
Con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 99, il legislatore ha previsto una procedura semplificata in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle banche dati interconnesse. Trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in assenza dei dati richiesti tramite FVOE, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l’aggiudicazione, previa acquisizione di un’autodichiarazione dell’operatore economico che attesti il possesso dei requisiti.
La disposizione:
Il comunicato distingue inoltre tra:
Infine, ANAC invita le stazioni appaltanti ad attivarsi tempestivamente presso gli enti certificatori quando sappiano che il dato richiesto non è disponibile via FVOE.
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