L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha pubblicato le linee guida n.1 sui servizi di ingegneria e architettura. Le Linee Guida, attuative del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), recepiscono le modifiche introdotte col correttivo e i suggerimenti avanzati dagli operatori del settore durante la consultazione pubblica.È stato innanzitutto ampliato l’ambito oggettivo dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, che ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione.Le linee guida fanno una premessa: il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici.Tuttavia dalle disposizioni in vigore si ricava che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.Il Codice prevede il divieto di subappalto della relazione geologica. Le linee guida spiegano che il geologo può essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e con partiva Iva, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo.Nella versione precedente delle linee guida, invece, il geologo poteva essere solo membro di una società tra professionisti o componente di una associazione temporanea.In linea generale, il Codice Appalti prevede il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, salvo che in alcuni casi eccezionali. Le modifiche normative del Codice hanno ampliato la portata di queste eccezioni.Le linee guida spiegano quindi che l’affidamento congiunto è quindi consentito nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo, ma anche quando l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
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