Divieto di frazionamento e possesso dei requisiti della mandataria nei raggruppamenti di professionisti. L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha fornito delle spiegazioni sull’applicazione del bando tipo n.3 relativo alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo superiore a 100mila euro.I chiarimenti riguardano, in particolare, il punto 7.4 del bando tipo n.3 che contiene indicazioni per i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili, le aggregazioni di rete e Gruppi europei di interesse economico (GEIE).Il bando tipo n.3 prevede che il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.Secondo le Linee Guida n.1, attuative del Codice Appalti, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. L’Anac ha spiegato che il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta, che deve essere espletato da un unico soggetto. Nel singolo ID due servizi di punta possono essere quindi svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento, ma mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento, per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara.Diversamente, per diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento. Non si può esigere, ha concluso l’Anac, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), o dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel bando tipo.Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.Il bando tipo stabilisce che la mandataria possegga i requisiti in misura maggioritaria. La disposizione, spiega l’Anac, “va intesa in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima”.
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