Nelle gare con fondi a valere sulle risorse del PNRR, è legittima l’esclusione di un operatore economico per omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile. Non solo: tale mancanza non è nemmeno sanabile con soccorso istruttorio.
Lo ha stabilito ANAC, con la delibera del 14 ottobre 2022, n. 451, relativa a un parere di precontenzioso presentato da concorrente escluso da una procedura negoziata per l’affidamento di lavori finanziati con risorse a valorere sui Fondi PNRR .
In particolare, la Stazione Appaltante ha adottato il provvedimento di esclusione perché l’operatore ha omesso di compilare le Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente e pertanto non ha reso, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali, previsti quale requisito necessario dell’offerta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 108/2021). Secondo l’operatore tale provvedimento era illegittimo e sarebbe stato necessario procedere con il soccorso istruttorio.
In realtà, nella lex specialis era espressamente previsto che “Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
Non solo: in riferimento al soccorso istruttorio, nella lettera d’invito è stato specificato che “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 della presente lettera di invito”:
In ragione di queste motivazioni e di quanto previsto dal bando tipo n. 1/2021, la SA ha sanzionato l’operatore con l’esclusione, senza possibilità di sanare con soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione. Per altro la necessità di tale dichiarazione era stata richiamata all’attenzione dei concorrenti con una comunicazione espressa prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Di conseguenza, ANAC ha ritenuto l’operato della stazione appaltante conforme ai principi generali in materia di contrattualistica pubblica, alla normativa di riferimento e al bando tipo n. 1/2021, escludendo in maniera legittima l’operatore dalla procedura di gara.
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