Non vale a radicare la giurisdizione del TAR il fatto che una società abbia indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del miglior contraente, pur non essendo obbligata: il riparto di giurisdizione si fonda su criteri legali e obiettivi, e non può dipendere dalle scelte di una delle parti, sicché non rileva il fatto che la società abbia autonomamente deciso di affidare il servizio uniformandosi alla disciplina pubblicistica dettata dal codice dei contratti pubblici.Il Tar Trento si pronuncia su una procedura di appalto, mediante l’applicazione del Codice Appalti, realizzata da Autostrada del Brennero (Tar Trento, 3 ottobre 2018,n. 201).Il Tar, innanzi tutto, richiama la giurisprudenza amministrativa in materia di organismi di diritto pubblico.Infatti, trattandosi di un appalto di servizi indetto da una società di diritto privato che opera come concessionario autostradale, acquista rilievo decisivo stabilire se tale società possa essere qualificata come un organismo di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettere a) e d), del decreto legislativo n. 50/2016.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato, negando la natura di Organismo di diritto pubblico del concessionario stradale, alla luce del fatto che “non sono emersi elementi tali da escludere che la Autostrada del Brennero s.p.a. agisca come impresa operante nel mercato e con logiche imprenditoriali. Ed invero, nessuna norma dell’atto costitutivo o dello statuto offre argomenti per ritenere che la stessa operi senza dover sopportare il correlativo rischio d’impresa.” (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3345).Premessa l’inapplicabilità della normativa sugli O.D.P. alla società autostradale, il Tar chiarisce la giurisdizione sugli appalti gestiti dalla medesima rimane del giudice ordinario, anche se il concessionario si assoggetta alla normativa del Codice degli appalti pubblici.Infatti non vale a radicare la giurisdizione dei TAR il fatto che la società a partecipazione pubblica abbia indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del miglior contraente.Secondo un consolidato orientamento citato dal Tar (Cons. Stato, Sez. V, n. 3345/2016), il riparto di giurisdizione si fonda su criteri legali e obiettivi, e non può dipendere dalle scelte di una delle parti, sicché non rileva il fatto che la società Autostrada del Brennero abbia autonomamente deciso di affidare il servizio uniformandosi alla disciplina pubblicistica dettata dal codice dei contratti pubblici.
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