L’operatore economico che partecipa alle gare deve dichiarare, ai fini dell’accertamento sull’esistenza di gravi illeciti professionali, tutti i precedenti penali delle persone fisiche dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. E’ da escludere la ditta che non ha dichiarato l’omicidio colposo del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.L’Anac, riprende le proprie Linee Guida n. 6 ( n. 6, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», )Le Linee Guida n.6 sul grave illecito professionale,adottate in attuazione dell’art. 80, comma 13, d. lgs. n. 50/2016, hanno chiarito che “Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento”Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito: la rilevanza dei medesimi precedenti sfugge alla valutazione dell’operatore economico, ma rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.La medesima stazione appaltante, per potere procedere in tale senso instaurando un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico e valutarne l’affidabilità, deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i fatti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c).L’Anac richiama quanto precisato nelle Linee guida n. 6, per cui i gravi illeciti professionali assumono rilevanza i fini dell’esclusione quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o, nell’ipotesi di cause ostative riferibili a persone fisiche, ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. Tra questi rientrano, come chiarito nel Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017, i membri degli organi con poteri di direzione e vigilanza e quindi anche il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.Ne consegue che è da escludere dalla procedura l’operatore che ha omesso di indicare la condanna penale condanna a carico dell’attuale Presidente del Consiglio di Sorveglianza, non consentendo così alla stazione appaltante di valutarne concretamente la rilevanza al fine dell’integrazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 50/2016.E ciò in particolare perchè la condanna ha un’astratta rilevanza ai fini di accertare l’affidabilità dell’impresa, dato che è stata stabilita per non avere predisposto le adeguate misure di sicurezza nell’esecuzione di una concessione.La sentenza è un provvedimento astrattamente idoneo a porre in dubbio l’integrità e/o l’affidabilità di Cooperativa Archeologia in quanto attesta una condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere derivante dal titolo concessorio.Pertanto è ininfluente, secondo l’ANAC, che il testo dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 non prenda in considerazione la fattispecie di omicidio colposo né al primo comma fra i reati che comportano l’esclusione automatica dalla gara, né al quinto fra le ipotesi di grave illecito professionale, né che le le Linee Guida n. 6/2017 che a loro volta non la prevedano fra i reati – spia del grave illecito professionale.
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